• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 21/01/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MONGIARDO Davide, DE LEO Francesco, BRISCIANO Vincenzo, AGNESINA Mauro e della Società SAVIGLIANESE CALCIO 1919 per rispondere, i primi due, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF; il terzo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF; il quarto, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 6, del CGS, in riferimento all’art. 66, comma 4, NOIF;
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 21/01/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MONGIARDO Davide, DE LEO Francesco, BRISCIANO Vincenzo, AGNESINA Mauro e della Società SAVIGLIANESE CALCIO 1919 per rispondere, i primi due, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF; il terzo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF; il quarto, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 6, del CGS, in riferimento all’art. 66, comma 4, NOIF; la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Con atto del 2.11.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i sig.ri MONGIARDO Davide (nato a Catanzaro il 29.7.2000 e residente nel Comune di Soverato - CZ) e DE LEO Francesco (nato a Messina il 19.12.2006 ed ivi residente), in persona degli esercenti la potestà genitoriale, per essere stati in costanza di tesseramento con la Società USD Saviglianese Calcio, in qualità di giovani calciatori, sebbene residenti in altra e diversa Regione, il primo, per le stagioni 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014 ed il secondo per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014, in assenza sia di un parere favorevole del Settore giovanile scolastico e comunque della apposita deroga del Presidente Federale; il Mongiardo Davide inoltre per avere svolto nella stagione 2014/2015 attività ufficiale a favore della Società Asd Football club Savigliano, in assenza di alcun vincolo di tesseramento. La Procura federale deferiva pertanto al giudizio di questo Tribunale altresì il signor BRISCIANO Vincenzo, nella sua qualità di Presidente della USD Saviglianese calcio 1919 omesso ogni necessaria vigilanza relativa alla regolarità dei tesseramenti dei sopraindicati calciatori Mongiardo e De Leo ed il signor AGNESINA Mauro nella sua qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra giovanissimi USD Saviglianese calcio 1919, per avere attestato la regolarità del tesseramento del giocatore Mongiardo nelle distinte delle gare del 21.9.2014 - 28.9.2014- 30.9.2014- 30.10.2014. La procura deferiva infine a questo Tribunale la Società SAVIGLIANESE CALCIO 1919 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte scrivibili al suo Presidente ed ai suoi tesserati. Il presente procedimento trae origine dalla nota 16.12.2014, ed allegata documentazione, inviata alla Procura federale dal Segretario del Settore giovanile e Scolastico della FIGC Arch. Patrizia Recandio, cui era giunta richiesta di deroga ai sensi dell’art. 40, comma 3, NOIF da parte della società ASD Football club Savigliano relativamente al giocatore Mongiardo. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva disposta l’audizione dei signori Davide Mongiardo, Luigi Racca, Presidente Società Football Club Savigliano, Vincenzo Bresciano, Presidente della Saviglianese Calcio 1919 e veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Le posizioni del signor Racca Luigi e della ASD Football Club Savigliano sono state definite ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, come da CU n.153/A del 28.9.2015. Nella seduta del 15.1.2016 avanti a questo Tribunale Federale, presente l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale, nessuno dei convocati indicati in epigrafe è comparso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - quattro giornate di squalifica nei confronti di Mongiardo Davide; - tre giornate di squalifica nei confronti di Di Leo Francesco; - quaranta giorni di inibizione nei confronti di Agnesina Mauro; - sei mesi di inibizione nei confronti di Brisciano Vincenzo; - 1200 Euro di ammenda nei confronti della Società USD Saviglianese Calcio 1919. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli atti processuali acquisiti consentono di ritenere sussistente il fatto della mancata richiesta di deroga in violazione dell’art. 40, comma 3, NOIF da parte della società ASD Football club Savigliano in relazione ai giocatori Mongiardo e De Leo. Occorre tuttavia osservare che il Tribunale non ritiene applicabile al giocatore De Leo alcuna sanzione in quanto quest’ultimo, nato il 19.12.2006, nella stagione sportiva 2012/2013 e 2013- 2014 risultava tesserato nella categoria “piccoli amici” e svolgere attività sportiva non agonistica, di carattere eminentemente promozionale, ludica e didattica, in relazione alla quale non si ritiene irrogabile alcuna sanzione. Quanto agli altri soggetti, poiché dagli atti emergono circostanze, quali l’effettivo mantenimento del domicilio della famiglia Mongiardo in Savigliano nonostante il trasferimento della residenza nell’anno 2011, e comunque l’impegno della Società all’immediato ripristino delle condizioni di legalità dei tesseramenti, che inducono a ritenere la tenuità della violazione, si ritiene equo applicare sanzioni in misura ridotta rispetto alle richieste formulate dalla Procura federale. P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità del giocatore Mongiardo Davide, del Presidente, del Dirigente accompagnatore e della Società deferiti e, conseguentemente, applica le seguenti sanzioni: - una giornata di squalifica nei confronti di Mongiardo Davide; - quindici giorni di inibizione nei confronti di Agnesina Mauro; - due mesi di inibizione nei confronti di Brisciano Vincenzo; - 300 Euro di ammenda nei confronti della Società USD Saviglianese Calcio 1919. Dispone non luogo a provvedere a carico di DE LEO Francesco.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 21/01/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MONGIARDO Davide, DE LEO Francesco, BRISCIANO Vincenzo, AGNESINA Mauro e della Società SAVIGLIANESE CALCIO 1919 per rispondere, i primi due, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF; il terzo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, NOIF; il quarto, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 6, del CGS, in riferimento all’art. 66, comma 4, NOIF;"