COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 27/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Generale dello Sport presso il CONI dei sigg.ri Roberto MAMMOLA, Antonio DI MATTIA e Claudio Giuseppe VOLA, tesserati all’epoca dei fatti per la ASD NIZZA MILLEFONTI, per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt. 1 bis e 9 comb. disp. con l’art. 7 C.G.S., il secondo ed il terzo delle violazioni dell’art. 9 comb. disp. con l’art. 7 C.G.S., dei sigg.ri Francesco SCOLARO e Simone SCOLARO, rispettivamente dirigente e giocatore della ADP VIANNEY Sezione Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis C.G.S., del sig. Mattia PANEBIANCO, giocatore della ADP VIANNEY Sezione Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 22 comma 3 C.G.S., del sig. Dario BERGAMO, dirigente della ASD NIZZA MILLEFONTI, per rispondere della violazione di cui all’art. 7 comma 2 C.G.S., della ADP VIANNEY Sezione Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. e della ASD NIZZA MILLEFONTI per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 2 e 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 27/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Generale dello Sport presso il CONI dei sigg.ri Roberto MAMMOLA, Antonio DI MATTIA e Claudio Giuseppe VOLA, tesserati all’epoca dei fatti per la ASD NIZZA MILLEFONTI, per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt. 1 bis e 9 comb. disp. con l’art. 7 C.G.S., il secondo ed il terzo delle violazioni dell’art. 9 comb. disp. con l’art. 7 C.G.S., dei sigg.ri Francesco SCOLARO e Simone SCOLARO, rispettivamente dirigente e giocatore della ADP VIANNEY Sezione Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis C.G.S., del sig. Mattia PANEBIANCO, giocatore della ADP VIANNEY Sezione Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 22 comma 3 C.G.S., del sig. Dario BERGAMO, dirigente della ASD NIZZA MILLEFONTI, per rispondere della violazione di cui all’art. 7 comma 2 C.G.S., della ADP VIANNEY Sezione Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. e della ASD NIZZA MILLEFONTI per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 2 e 4 C.G.S. Il Tribunale Federale, nel collegio composto dall’Avvocato Repetti Alfredo con funzioni di Presidente e dagli Avvocati Flavio Campagna e Loris Villani, ha pronunciato la seguente delibera: FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 30 aprile 2015 la Procura Generale dello Sport deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Roberto MAMMOLA, il sig. Antonio DI MATTIA, il sig. Claudio Giuseppe VOLA, il sig. Francesco SCOLARO, il sig. Simone SCOLARO, il sig. Mattia PANEBIANCO, il sig. Dario BERGAMO, la società ADP VIANNEY sezione calcio, la società ASD NIZZA MILLEFONTI per le violazioni di cui all’epigrafe in relazione ai fatti avvenuti prima, durante ed al termine della gara disputata il 13.4.2014 tra le società Nizza Millefonti e Vianney, valida per il campionato di Prima Categoria. All’udienza del 3.7.2015, avanti questo Tribunale comparivano il dott. Enrico Cataldi ed il Prof. Avv. Pierluigi MATERA in rappresentanza della Procura Generale dello Sport. Comparivano altresì il sig. Roberto MAMMOLA con l'avv. Federico MILANO, il sig. Antonio DI MATTIA con l'avv. Maria Elena PORQUEDDU, il sig.Claudio Giuseppe VOLA con l'avv. Riccardo MAZZUCCHETTI MAGNANI, i sigg. Francesco e Simone SCOLARO con l'avv. Fabrizio MASTRO, il sig. Mattia PANEBIANCO, il sig. Dario BERGAMO, il sig. Enrico MONTEIL per la società VIANNEY. Non compariva nessuno per la società NIZZA MILLEFONTI. Preliminarmente il Presidente del Tribunale Federale Territoriale informava i soggetti deferiti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art.23 CGS limitatamente alle contestazioni di cui aagli artt. 1 bis, 22 comma 3, 4 commi 2 e 4 CGS. Il deferito Mattia PANEBIANCO formulava, con il consenso della Procura Generale dello Sport, richiesta di applicazione della sanzione di due giornate di squalifica. Il sig. Enrico MONTEIL per la società ADP VIANNEY formulava, con il consenso della Procura Generale dello Sport, richiesta di applicazione della sanzione della penalizzazione di punti tre da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016. Il Tribunale provvede in accoglimento come da dispositivo. Formulava altresì richiesta ex art.23 CGS il deferito Roberto MAMMOLA limitatamente al capo di cui all'art.1 bis CGS, richiesta alla quale però la Procura Generale dello Sport non prestava il consenso. A questo punto il Presidente disponeva procedersi oltre. L'Ufficio della Procura Generale dello Sport illustrava gli esiti delle indagini e concludeva chiedendo la condanna dei deferiti alle seguenti sanzioni: Roberto MAMMOLA, anni 4 e mesi 6 di squalifica; Antonio DI MATTIA, anni 3 e mesi 6 di squalifica; Claudio Giuseppe VOLA, anni 3 e mesi 6 di squalifica; Francesco SCOLARO, mesi 6 di inibizione; Simone SCOLARO, 3 mesi di squalifica; Dario BERGAMO, mesi 6 di inibizione; ASD NIZZA MILLEFONTI, retrocessione ed euro 50000,00 (cinquantamila/00) di ammenda. Si procedeva all'audizione dei soggetti deferiti che contestavano gli addebiti come da dichiarazioni a verbale. I difensori, previo richiamo delle eventuali memorie difensive depositate in atti, concludevano per il proscioglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Questioni preliminari Occorre preliminarmente affrontare le questioni procedurali poste dalle difese DI MATTIA e MAMMOLA. Relativamente alla questione posta dalla difesa DI MATTIA con memoria difensiva 25.6.2015 e riproposta all'udienza del 3.7.2015 sulla incompletezza dell'atto di deferimento, occorre rilevare che i fatti contestati al deferito DI MATTIA Antonio sono stati sufficientemente circostanziati, così come le norme violate, in guisa da non compromettere in alcun modo il diritto di difesa. Analoghe considerazioni valgono per gli addebiti mossi a tutti gli altri soggetti deferiti. L'eccezione preliminare della difesa DI MATTIA deve pertanto essere respinta. Si deve respingere anche la questione posta dalla difesa MAMMOLA sulla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 24.11.2014 (audizioni Scolaro, Panebianco, Ardito, Cavallo, Scolaro, Di Mattia, Masera e Cozzolino avvenute in data 9-10/12/2014). Si sostiene che a seguito della avocazione del 4.11.2014 il termine massimo per il compimento della indagini sia da individuarsi in quello stabilito dall'art.52 CGS CONI ovvero un “termine pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini” ovvero 20 giorni nel caso che qui ci occupa, termine secondo la difesa non ulteriormente prorogabile. Ritiene questo Tribunale che la norma sulla prorogabilità del termine (art 32 quinquies CGS FIGC ) trovi applicazione anche nel caso di avocazione in quanto norma generale che disciplina lo svolgimento delle indagini, il termine per il loro compimento, la sua prorogabilità e la sanzione in caso di inosservanza. L'art.52 sopra citato, infatti, disciplina l'applicazione dei procuratori nazionali in casi particolari e, laddove indica il nuovo termine in caso di avocazione, nulla dice sulla sorte degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza, con ciò implicitamente rimandando alla norma generale dell'art.32 quinquies CGS FIGC (art. 47 CGS CONI) che deve ritenersi richiamata per intero e quindi anche nella parte dedicata alla proroga. In ogni caso, anche a voler seguire un'interpretazione restrittiva della norma, non si può fare a meno di osservare che il richiamo contenuto nell'art.52 al termine ordinariamente previsto non può non intendersi riferito anche a quello prorogato che in caso di avocazione, dovendo ridursi della metà, va individuato in un massimo di ulteriori 20 giorni (anziché i 40 ordinariamente previsti) ovvero in misura tale da ricomprendere tutti gli atti di indagine compiuti ed utilizzati da questo Tribunale per la decisione. Per tali ragioni, l'eccezione difensiva deve essere respinta. Analogamente vanno rigettate tutte le istanze di integrazione istruttoria formulate dalle difese ed in particolare dalla difesa DI MATTIA in quanto non rilevanti e non necessarie ai fini del decidere. Il materiale istruttorio in atti (costituito prevalentemente dalla audizione di molti dei protagonisti della vicenda) è corposo e completo e non necessita di ulteriori arricchimenti. Le audizioni di soggetti già sentiti non pare necessaria, alla luce del fatto che le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini non appaiano meritevoli di ulteriori precisazioni in quanto complete e circostanziate; così come non appare in alcun modo rilevante la audizione di ulteriori soggetti sulla condotta calcistica del DI MATTIA. In relazione alla violazione dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (capo a dell'atto di deferimento) L'addebito in questione riguarda il Sig. Roberto MAMMOLA, tesserato per la Società Nizza Millefonti, per aver preso parte alla rissa sviluppatasi tra giocatori e dirigenti delle due squadre di calcio, al termine della partita nel cortile antistante gli spogliatoi, e per avere inoltre, nello stesso contesto, colpito violentemente il tesserato Sig. Simone Scolaro con più calci inferti al basso ventre, cagionandogli gravi lesioni documentate dalle certificazioni mediche prodotte in sede d’indagini; i sigg. Francesco e Simone SCOLARO, per aver preso parte alla rissa sopra descritta e contestata sub a). Prima di affrontare il merito delle singole responsabilità, si precisa che analoga contestazione di violazione dell’art. 1 bis C.G.S. veniva mossa nei confronti del Sig. Fichera Giacomo Luca, tesserato della Società Nizza Millefonti, il quale ha definito la propria posizione in fase d’indagini con patteggiamento. Nel merito, occorre in primo luogo verificare se alla luce del materiale probatorio in atti si possa ritenere provata la verificazione di quella che la Procura Generale ha qualificato come rissa nel proprio atto di deferimento. Sul punto paiono esserci pochi dubbi, perché la ricostruzione dell’accaduto presenta sicuramente numerose lacune in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili, tant’è che sono soltanto tre i soggetti deferiti, oltre alla posizione del Fichera precedentemente definita, ma è sufficientemente chiara in ordine al fatto che al termine dell’incontro, nella zona antistante gli spogliatoi, si sia sviluppata una vera e propria rissa alla quale avrebbero partecipato un numero imprecisato ma elevato di tesserati (e non) delle due Società. In questo senso è la ricostruzione offerta dal supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, che parla espressamente di una rissa che si sarebbe accesa circa cinque minuti dopo la fine dell’incontro e che avrebbe coinvolto quasi tutti i tesserati delle due Società (addirittura 25-30 persone) ed anche individui non in distinta ed estranei alla gara. Il referto arbitrale trova peraltro pieno riscontro nelle testimonianze rese sia in sede di audizioni svoltesi innanzi la Procura Federale, sia avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell’ambito del procedimento penale sorto a seguito della querela sporta dallo Scolaro Simone per le lesioni subite di cui tra poco si parlerà. Hanno, infatti, pienamente confermato lo svolgimento della rissa i Sigg. Panebianco Mattia, Cozzolino Claudio, Cavallo Lorenzo e Fichera Giacomo. In ordine alla individuazione delle singole responsabilità vi sono, come detto, maggiori incertezze, anche se il supplemento di rapporto da un lato e le testimonianze dall’altro hanno consentito di individuare con certezza alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla rissa e con quali modalità di condotta. Ci si riferisce in particolare alle posizioni del Sig. Fichera Giacomo, del Sig. Scolaro Francesco e del Sig. Mammola Roberto. In questa sede ci si limiterà ad esaminare le posizioni Scolaro e Mammola, avendo il Fichera definito la propria in altra sede. Con riferimento allo Scolaro Francesco è lo stesso direttore di gara ad individuarlo, nel supplemento di rapporto, tra i soggetti maggiormente attivi nella rissa. Anche in questo caso le testimonianze offrono un pieno riscontro sul punto, atteso che sia il Panebianco Mattia che il Cavallo riferiscono della partecipazione dello Scolaro Francesco alle condotte violente accadute al termine della gara. Per quanto concerne il Mammola Roberto, se pur non menzionato nel supplemento di rapporto, il coinvolgimento nella rissa appare provato al di là di ogni ragionevole dubbio alla luce delle testimonianze rese avanti la Polizia Giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, da Panebianco Mattia, Cozzolino Claudio, Cavallo Lorenzo, Mecca Luca, e Fichera Giacomo. Non paiono residuare dubbi neppure in ordine alla circostanza che sarebbe stato proprio il Mammola ad attingere lo Scolaro Simone con alcuni calci al basso ventre provocandogli le gravi lesioni refertate. Sul punto appare di primaria importanza la valutazione, accompagnata dalle necessarie cautele, dell’attendibilità di quanto dichiarato dalla persona offesa, il Sig. Scolaro Simone, il quale ha ricostruito con precisione l’accaduto sia in sede di querela, depositata in data 06 maggio 2014, sia in sede di audizione avanti la Procura Federale, in data 26 maggio 2014. In entrambi i casi lo Scolaro ha individuato con precisione ed in modo circostanziato il suo aggressore e le modalità con le quali era stato colpito, con versioni tra loro perfettamente sovrapponibili, dotate di intrinseca attendibilità ed a parere di questo Tribunale pienamente sufficienti a provare la responsabilità del Mammola in relazione alle gravi lesioni refertate. Resta infine da esaminare la posizione dello Scolaro Simone con riferimento alla sua asserita partecipazione alla rissa. Nell’atto di deferimento si legge il richiamo all’art. 588 c.p. a norma del quale la condotta punibile è la mera partecipazione alla rissa e non già il ruolo in essa svolto. Le considerazioni della Procura appaiono condivisibili, ma ciò che pare insanabilmente carente in ordine alla contestazione mossa allo Scolaro Simone è proprio la prova di una sua effettiva partecipazione alla rissa, essendo emerso dalle testimonianze come in realtà questi sarebbe stato colpito nell’atto stesso in cui cercava di intervenire in difesa del padre Francesco, come si è detto certamente coinvolto nella rissa, senza avere quindi il tempo di porre in essere neppure una minima parte della condotta richiesta ai fini di ritenere configurabile una effettiva partecipazione alla rissa. Alla luce delle sovraesposte considerazioni, le condotte contestate ai soggetti deferiti risultano tutte pienamente provate, eccezion fatta per la partecipazione alla rissa da parte del Sig. Simone Scolaro. Ne consegue l’applicazione delle relative sanzioni per gli illeciti disciplinari come contestati nei capi d’incolpazione come da dispositivo. In relazione alla violazione dell’art. 9 in combinato disposto con l’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (capo b dell'atto di deferimento) Con riferimento a tale capo di incolpazione, il deferimento è stato effettuato nei confronti dei sigg.ri Roberto Mammola, Antonio Di Mattia e Claudio Giuseppe Vola, tutti tesserati all’epoca dei fatti per la A.S.D. Nizza Millefonti. Occorre anzitutto premettere che l’eccezione formulata dalla difesa del sig. Mammola in merito al fatto che il deferimento del medesimo sarebbe unicamente relativo alla associazione finalizzata alla commissione di illeciti di cui all’art. 9 CGS e non anche al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara di cui all’art. 7 comma 1 C.G.S., non appare fondata. Il capo di incolpazione relativo all’art. 7 C.G.S. infatti, oltre ad essere stato espressamente riportato nel capo di accusa, è inequivocabilmente desumibile dal tenore complessivo dello stesso atto di deferimento (in particolare alle pagg. 2-3: “…emergeva nitidamente…come taluni tesserati del Nizza Millefonti avessero posto in essere una serie di atti volti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara; tali atti –consistenti in diversi contatti registratisi nei giorni precedenti all’incontro ad opera dei sigg.ri Roberto Mammola e Antonio Di Mattia nonché in ripetute intimidazioni poste in essere nel corso dell’incontro de quo ad opera dei predetti, nonché del sig. Claudio Giuseppe Vola….), oltre che dal corposo fascicolo degli atti del presente procedimento disciplinare, del quale l’incolpato e la sua difesa hanno potuto prendere visione. Chiarito quanto sopra, dalle risultanze del presente procedimento è emerso incontestabilmente che, anteriormente all’incontro in questione, il giocatore Antonio Di Mattia della società Nizza Millefonti aveva telefonato tanto al sig. Francesco Scolaro, dirigente Vianney (cfr. deposizioni sig. Simone Scolaro e Francesco Scolaro alla Procura Federale del 26.5.2014, ribadite in occasione dell’audizione presso la Procura Generale dello Sport il 9.12.2014; deposizione sig. Lorenzo Cavallo resa presso lo studio dell’avv. Mastro il 14.5.2014 e confermata alla Procura Generale dello sport il 10.12.2014), quanto in ripetute occasioni ai giocatori del Vianney sigg.ri Tucci Antonio e Masera Stefano, poi non schierati in campo dall’allenatore (cfr. deposizioni Simone Scolaro del 26.5.2014, confermata il 9.12.2014; deposizioni sigg.ri Tucci e Masera alla Procura Generale dello Sport in data 9.12.2014), allo scopo di richiedere, seppure con tono percepito dai riceventi le telefonate come “scherzoso”, un minor impegno nella gara in questione, dal momento che il Vianney non aveva più obiettivi di classifica, mentre il Nizza Millefonti si giocava l’accesso ai playoff. Le telefonate in questione, dopo un iniziale atteggiamento reticente, risultano confermate alla Procura Generale dello Sport dallo stesso sig. Di Mattia in occasione dell’audizione del 9.12.2014 - allorquando gli era stata data lettura delle deposizioni degli altri tesserati che le avevano confermate- il quale ha giustificato il suo agire in ragione dei pluriennali rapporti con i giocatori dell’altra squadra, ribadendo il tono conviviale ed amichevole e contestando fermamente qualsivoglia tentativo di “combine”. Altrettanto incontestabilmente almeno una telefonata del medesimo tenore era stata effettuata anteriormente all’incontro dal giocatore Roberto Mammola al giocatore Antonio Tucci del Vianney (cfr. deposizione sig. Tucci alla Procura Generale dello Sport in data 9.12.2014), il quale ha dichiarato di avere riferito il contenuto delle telefonate ricevute al suo dirigente sig. Cavallo già prima della gara; al contrario il giocatore Masera ha negato di avere ricevuto telefonate dal Mammola. Per inciso, il dirigente Lorenzo Cavallo ha riferito in data 10.12.2014 alla Procura Generale dello Sport di avere parlato anteriormente alla gara con i suoi giocatori e con l’allenatore sig. Ardito delle telefonate in questione, invitandoli a disputare la partita con correttezza, nonchè di essersi lamentato telefonicamente del contenuto delle telefonate con il sig. Dario Bergamo (dirigente del Nizza Millefonti), invitandolo a far cessare tali episodi. Nel corso della gara, quindi, risulta acclarato come alcuni giocatori del Nizza Millefonti abbiano tenuto un comportamento particolarmente aggressivo e minaccioso nei confronti dei giocatori del Vianney, i quali si sarebbero impegnati eccessivamente (cfr. deposizioni sigg.ri Simone Scolaro e Francesco Scolaro del 26.4.2014; deposizione sig. Mattia Panebianco allo studio legale Mastro del 14.5.2014, confermata alla Procura Generale dello Sport il 9.12.2014). Tra i giocatori in questione è stato puntualmente identificato soltanto il sig. Roberto Mammola, il quale risulta avere minacciato alcuni avversari ed avere fatto presente all’allenatore del Vianney, sig. Ardito che erano ormai giunti all’88°, lasciando quindi intendere che si attendeva un minor impegno del Vianney (cfr. deposizione sig. Francesco Scolaro del 26.5.2014). Le risultanze dell’istruttoria non hanno invece consentito di accertare alcun coinvolgimento del giocatore Claudio Giuseppe Vola, portiere di riserva del Nizza Millefonti, nei contatti telefonici avvenuti nei giorni precedenti alla gara, né tantomeno un atteggiamento minaccioso od ingiurioso nei confronti dei tesserati della società avversaria nel corso della gara, peraltro da lui non disputata; il medesimo risulta soltanto avere tenuto un atteggiamento provocatorio al termine della gara stessa, a seguito del quale sarebbe scaturito il diverbio con il sig. Francesco Scolaro e quindi la rissa. Allo stesso modo non risulta alcun elemento tale da consentire di configurare anche solo in astratto l’associazione di più soggetti allo scopo di commettere illeciti, in quanto non è emersa alcuna prova di un ipotetico accordo tra i giocatori del Nizza Millefonti, che necessariamente avrebbe dovuto risalire ad epoca anteriore o quantomeno contestuale alla gara in questione, al fine di alterare il regolare svolgimento od il risultato della stessa. Se a questo si aggiunge che, in base a quanto previsto dall’art. 9 C.G.S., per poter configurare l’ipotesi associativa è necessario il coinvolgimento di almeno tre soggetti, mentre come si è detto non vi è alcuna prova che consenta di ritenere che il sig. Claudio Giuseppe Vola abbia compiuto atti diretti ad alterare il regolare svolgimento od il risultato della gara (si ricorda che i tesserati deferiti per l’illecito in questione erano soltanto tre), nel caso di specie l’ipotesi di illecito prevista da tale articolo viene inevitabilmente a cadere ed il medesimo, non essendo stato deferito per altri capi di incolpazione, deve essere prosciolto dall’accusa. Ritiene invece codesto Tribunale Federale Territoriale che il comportamento tenuto dai sigg.ri Roberto Mammola ed Antonio Di Mattia configuri la fattispecie di illecito sportivo prevista dall’art. 7 comma 1 C.G.S. in ragione delle seguenti considerazioni. I contatti telefonici intrattenuti dai sigg.ri Di Mattia e Mammola con i tesserati della società Vianney, seppure limitati a scherzosi riferimenti in merito all’assenza di un concreto interesse di questi ultimi al risultato della gara ed all’invito a non impegnarsi eccessivamente e non percepiti dagli avversari, quantomeno in un primo tempo, per il loro reale significato (fermo restando che i contatti telefonici erano comunque stati riferiti dai giocatori del Vianney ai propri dirigenti, tanto da rendere necessario un intervento chiarificatore anche da parte del dirigente del Nizza Millefonti sig. Bergamo), appaiono sicuramente censurabili e tali da configurare un tentativo, certamente maldestro ma comunque abbastanza evidente, di influenzare il comportamento degli avversari al fine di condizionare il regolare svolgimento ed il risultato della gara in questione. Se poi si tiene conto del fatto che, come detto, è provato che quantomeno il sig. Mammola ha tenuto un comportamento eccessivamente ed ingiustificabilmente minaccioso anche nel corso della gara ed alla fine della stessa, seppure vinta dal Nizza Millefonti, sono scaturiti comportamenti di tale violenza quali quelli evidenziati ai punti precedenti, che hanno comportato le gravi lesioni subite dal sig. Simone Scolaro, si evince chiaramente come tali fatti non possano avere altra giustificazione se non quella di uno sfogo eccessivo e conseguente alla frustrazione per non avere ottenuto (a prescindere dalla vittoria sul terreno di gioco) il “trattamento di favore” che ci si aspettava a seguito dei contatti pre-partita. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di aderire al consolidato orientamento ripetutamente espresso dagli Organi di giustizia sportiva, in base al quale ai fini del raggiungimento della prova della commissione dell’illecito non è necessaria la certezza assoluta, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nell’ambito del diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (si veda ad es. TNAS, lodo 2 aprile 2012, Amodio; TNAS, lodo 22.4.2013, Bertani). Nel caso di specie si ritiene che gli indizi gravi, precisi e concordanti comprovanti la commissione dell’illecito ex art. 7 comma 1 C.G.S. da parte dei sigg.ri Di Mattia e Mammola siano costituiti dalle telefonate precedenti l’incontro, dall’atteggiamento aggressivo e minaccioso dei tesserati della Nizza Millefonti durante l’incontro e dalla gravità dei fatti accaduti al termine della gara, che data la vittoria dalla stessa comunque conseguita non potrebbero trovare spiegazione diversa da quella sopra riportata. In relazione alla violazione dagli artt. 4 commi 2 e 4, 7 comma 2 C.G.S (capi d, e, f dell'atto di deferimento). Con riferimento a tali capi di incolpazione, il deferimento è stato effettuato nei confronti delle società Vianney (art. 4 comma 2 C.G.S.) e Nizza Millefonti (artt. 4 commi 2 e 4, 7 comma 2 C.G.S.) e del sig. Dario Bergamo (art. 7 comma 2 C.G.S.). Per quanto riguarda la A.D.P. Vianney, visto l’art. 23 C.G.S. si provvede come in dispositivo. Per quanto riguarda la A.S.D. Nizza Millefonti, in ragione delle considerazioni svolte ai punti precedenti è evidente che la società stessa sia tenuta a rispondere per l’operato dei propri tesserati coinvolti nella violazione dell’art. 1bis C.G.S., debba essere ritenuta responsabile dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo la gara, palesemente compromessi in particolare per i gravi fatti avvenuti al termine dell’incontro, e debba anche essere ritenuta responsabile par avere consentito che i propri tesserati Roberto Mammola e Antonio Di Mattia ponessero in essere i fatti di cui all’art. 7 comma 1 C.G.S., agli stessi ascritti. Per quanto riguarda infine il sig. Dario Bergamo, dirigente della società Nizza Millefonti, all’esito dell’istruttoria è emerso che il medesimo ha avuto un colloquio telefonico con il sig. Lorenzo Cavallo, dirigente del Vianney (non è chiaro se sia stato il primo a chiamare il secondo o viceversa, in quanto le dichiarazioni rilasciate alla Procura Generale dello Sport dai due dirigenti sono contrastanti, mentre il giocatore Tucci Antonio ha riferito che la telefonata sarebbe stata fatta dal sig. Cavallo) alcuni giorni prima della gara, in occasione del quale quest’ultimo si era lamentato per le telefonate effettuate dai giocatori del Nizza Millefonti a quelli della sua squadra invitandoli a non impegnarsi ed il sig. Bergamo lo aveva tranquillizzato, facendo presente che la gara sarebbe stata giocata regolarmente. Peraltro il giocatore Antonio Di Mattia ha riferito che il sig. Bergamo, in occasione di una riunione con i propri giocatori prima dell’ultimo allenamento antecedente alla partita, li avrebbe invitati a porre fine alle telefonate ed in considerazione di quanto accaduto in precedenza il fatto, nonostante sia stato negato dal sig. Bergamo, appare verosimile. A fronte del suddetto quadro probatorio ed in assenza di alcuna prova di eventuali telefonate effettuate direttamente dal sig. Bergamo a giocatori o dirigenti del Vianney al fine di richiedere un più blando impegno nel disputare la gara o di suoi interventi in tal senso nel corso della medesima, questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene sussistano elementi sufficienti per poter configurare una responsabilità del sig. Bergamo ai sensi dell’art. 7 comma 2 C.G.S. Il sig. Bergamo non risulta infatti aver compiuto direttamente atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara in questione, né risulta averne consentito il compimento da parte di suoi giocatori, avendo al contrario invitato gli stessi a porre a fine a comportamenti ritenuti non corretti. P.Q.M Il Tribunale Federale Territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, ritenuta la responsabilità di ROBERTO MAMMOLA per le violazioni a lui ascritte ad eccezione della violazione di cui all'art.9 C.G.S, gli commina la sanzione di anni 4 di squalifica (di cui anni 3 per la violazione dell'art.7 CGS ed anni 1 per la violazione dell'art.1 bis CGS); ritenuta la responsabilità di ANTONIO DI MATTIA per le violazioni a lui ascritte ad eccezione della violazione di cui all'art.9 C.G.S, gli commina la sanzione di anni 3 di squalifica; ritenuta la responsabilità di FRANCESCO SCOLARO per le violazioni a lui ascritte gli commina la sanzione di mesi 6 di inibizione; ritenuta la responsabilità della società NIZZA MILLEFONTI per le violazioni alla medesima ascritte, le commina la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e della ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Ritenuto invece che debbano andare esenti da responsabilità i sigg. CLAUDIO GIUSEPPE VOLA, SIMONE SCOLARO e DARIO BERGAMO per le violazioni loro rispettivamente ascritte, per tale ragione li proscioglie Ai sensi dell'art.23 CGS applica a MATTEO PANEBIANCO la sanzione della squalifica per 2 giornate; applica alla società ADP VIANNEY Sezione Calcio la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 nel campionato di competenza.
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