COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 8 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: S.S.D.A.R.L. SUD EST – A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 20/09/2015 (Reclamo della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TAMBORRINO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 in data 24/9/2015 del Comitato Regionale Puglia). GARA: S.S.D.A.R.L. SUD EST – A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 20/09/2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 8 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: S.S.D.A.R.L. SUD EST – A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 20/09/2015 (Reclamo della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TAMBORRINO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 in data 24/9/2015 del Comitato Regionale Puglia). GARA: S.S.D.A.R.L. SUD EST – A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 20/09/2015 (Reclamo della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TURI Nicola di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 in data 24/9/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - ritenuta evidente la connessione oggettiva dei due reclami, gli stessi vanno riuniti. - considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguati si appalesano i provvedimenti disciplinari adottati dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori TAMBORRINO Francesco e TURI Nicola che vanno condivisi e confermati; P.Q.M. DELIBERA respingere i reclami proposti dalla A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE e disporre l’addebito sul conto della stessa delle rispettive tasse reclamo.
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