• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota dell’8/7/2015 (prot.n.319/993/pf14- 15/SS/blp) nei confronti di: -Michele Martire Presidente della società ASD Margherita Terme per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente del C.R. Puglia, sig. Vito Tisci e di organismi federali riportati sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 7/6/2015; – e della società ASD Margherita Terme a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1, e comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Michele Martire.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota dell’8/7/2015 (prot.n.319/993/pf14- 15/SS/blp) nei confronti di: -Michele Martire Presidente della società ASD Margherita Terme per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente del C.R. Puglia, sig. Vito Tisci e di organismi federali riportati sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 7/6/2015; - e della società ASD Margherita Terme a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1, e comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Michele Martire. FATTO -In data 8 giugno 2015 (prot. N. 11/6/2015 n.11868) il Presidente del CR Puglia sig. Vito Tisci rimetteva alla Procura Federale l’originale di una nota pervenutagli da parte del Presidente della Soc. ASD Margherita Terme sig. Michele Maritre, oltre a copia della pagina della Gazzetta del Mezzogiorno del 7/6/2015. -Più segnatamente rimetteva la mail del 5/6/2015 inoltrata al Presidente Tisci ed alla Gazzetta del Mezzogiorno in cui sono riportate le seguenti espressioni: “…Il calcio purtroppo è giocato in quel palazzo di via Nicola Pende a Bari dove si decide la sorte di chi sale e di chi scende o di soldi per far si che possa mantenere calciatori d’esperienza…..mentre noi ci mettiamo impegno sacrificio denaro e soprattutto tempo…..il nostro presidente Tisci con i suoi fedelissimi agevola solo determinate società. Io lascio ma sicuramente non mi lascio prendere in giro da Via Nicola Pende ed andrò avanti affinchè queste cose finiscano……”. -Rimetteva altresì la Pagina tratta dal Quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 7/6/2015, nella quale sono riportate le seguenti espressioni: “….Il calcio purtroppo è giocato in quel palazzo di Via Nicola Pende a Bari dove si decide la sorte di chi sale e di chi scende o di soldi per far si che possa mantenere calciatori d’esperienza…..mentre noi ci mettiamo impegno sacrificio denaro e soprattutto tempo…..il nostro Presidente Tisci con i suoi fedelissimi agevola solo determinate società. Io lascio ma sicuramente non mi lascio prendere in giro da Via Nicola Pende ed andrò avanti affinchè queste cose finiscano….” Avendo la Procura Federale rilevato che le dichiarazioni e gli atti succitati posti in essere dal sig. Michele Martire fossero tanto gravi da costituire violazione degli artt. 1bis - comma 1; e dell’art.5 comma 1 CGS; deferiva con la nota innanzi menzionata, a questo Tribunale Federale Territoriale, i succitati incolpati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Con racc. a.r. del 2/9/2015 il Tribunale Federale Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dei suddetti deferiti, per l’udienza del 5/10/2015 alla quale comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale ed il sig. Michele Martire in proprio e quale Presidente dell’ASD Margherita Terme. Dopo aver dato atto che in data 12/9/2015 il sig. Michele Martire aveva fatto pervenire al Tribunale Federale, una sua memoria e, dopo aver dichiarato chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il Procuratore Federale avv. Monaco, dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e che agli stessi fossero inflitte le seguenti sanzioni: -al sig. Michele Martire la inibizione per mesi 6; -alla soc. ASD Margherita Terme l’ammenda di €500,00. Prendeva quindi la parola il sig. Michele Martire il quale, in aggiunta a quanto aveva formato oggetto della sua memoria del 12/9/2015 innanzi menzionata, insisteva nell’affermare che le espressioni da lui adottate e riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari (di cui veniva data lettura) non potevano intendersi e qualificarsi espressioni offensive ma solo un mezzo attraverso il quale esso deferito intendeva evidenziare i torti da lui subìti negli anni precedenti. Chiedeva pertanto di essere mandato assolto –unitamente alla società da lui rappresentata- da ogni addebito contestato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, è risultato pacifico e non revocabile in alcun modo in dubbio che le dichiarazioni rilasciate dal sig. Martire Michele alla Gazzetta del Mezzogiorno il 7/6/2015 (innanzi riportate e trascritte integralmente) siano oltrecchè gravi, anche da considerare pubbliche (ai sensi dell’art.5 comma 4 CGS) e come tali, costitutive della violazione degli artt.1/bis comma 1 e 5 comma 1 del CGS. Va quindi affermata la grave responsabilità del sig. Martire Michele, nella sua qualità di Presidente dell’ASD Margherita Terme e va pertanto punito come da dispositivo. Alla affermazione di responsabilità delle violazioni ascritte al sig. Martire Michele, nella qualità innanzi precisata, consegue l’affermazione di responsabilità dell’ASD Margherita Terme (ex art.4 comma 1 ed art. 5 comma 2 CGS) e quindi punita nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara: -Martire Michele Presidente dell’ASD Margherita Terme, responsabile delle violazioni così come innanzi ascrittegli e gli infligge la punizione della inibizione per la durata di mesi sei; -la soc. ASD Margherita Terme responsabile delle violazioni innanzi ascrittele, e le infligge la punizione sportiva dell’ammenda di €500,00.
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Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota dell’8/7/2015 (prot.n.319/993/pf14- 15/SS/blp) nei confronti di: -Michele Martire Presidente della società ASD Margherita Terme per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente del C.R. Puglia, sig. Vito Tisci e di organismi federali riportati sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 7/6/2015; – e della società ASD Margherita Terme a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1, e comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Michele Martire."