COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 22 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ARCSD POLISPORTIVA JUST SALENTO – U.S.D. BRILLA CAMPI del 4/10/2015 (Reclamo della ARCSD POLISPORTIVA JUST SALENTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CONTE Sebastiano, MELE Nico Francesco e MARZANO Gabriele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 8/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 22 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ARCSD POLISPORTIVA JUST SALENTO – U.S.D. BRILLA CAMPI del 4/10/2015 (Reclamo della ARCSD POLISPORTIVA JUST SALENTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CONTE Sebastiano, MELE Nico Francesco e MARZANO Gabriele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 8/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che le espressioni offensive rivolte all’arbitro dai calciatori CONTE Sebastiano e mele Nico Francesco possono essere adeguatamente punite con la squalifica per n. 2 giornate di gara mentre va confermata la squalifica inflitta dal Primo Giudice nei confronti del calciatore MARZANO Gabriele per le minacce rivolte all’arbitro a fine gara. P.Q.M. DELIBERA Ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta nei confronti deli calciatori CONTE Sebastiano e MELE Nico Francesco, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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