COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 22 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: LA TORRE – HYDRUNTUM del 27/9/2015 (Reclamo della LA TORRE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 1/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 22 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: LA TORRE - HYDRUNTUM del 27/9/2015 (Reclamo della LA TORRE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 1/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che dalla documentazione acquisita al presente procedimento, è risultato –senza ombra di dubbio- che al 25° del II tempo della gara in epigrafe citata, la società reclamante ASD La Torre, ha sostituito il calciatore Mele Matteo (in lista indicato con il n.7) con il calciatore Fiorentino Andrea (indicato in lista con il n.13); - considerato pertanto che deve ritenersi un mero refuso quello in cui è incorso l’arbitro allorché nella scheda riassuntiva ha indicato con il n.17 il calciatore sostituito, anziché quello effettivamente sostituito e cioè il n.7 Mele Antonio (così come rettificato con supplemento di referto reso dinanzi al Giudice Sportivo e confermato anche in questa sede); - ritenuto pertanto che dal momento della sostituzione dei succitati due calciatori (n.7 Mele Matteo – nato il 30/11/1994 con il n.13 Fiorentino Andrea nato il 23/1/1990) l’ASD La Torre, ha inequivocabilmente proseguito la gara utilizzando solo n. 2 giocatori juniores, così violando la disposizione di cui al C.U. n.10 del 27/8/2015 (che impone l’utilizzo di n.3 giocatori juniores durante l’intera gara di campionato di I e/o II cat.); ritenuto pertanto che va condivisa e confermata la punizione inflitta dal primo Giudice a carico della ASD La Torre di perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della soc. Hydruntum 2014; - tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale DELIBERA - rigettarsi il reclamo proposto dalla ASD La Torre di Castrignano dei Greci (LE) e di addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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