• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 23 Ottobre 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 19/8/2015 (prot.n.1824/21pf15/16/SS/fda) nei confronti di: -Torelli Dario nella qualità di Dirigente della Pol. D. Olimpia ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver pronunciato pubblicamente espressioni e giudizi offensivi della classe arbitrale, con le dichiarazioni rese nella mail inviata il 26/4/2015 all’indirizzo istituzionale Casarano@aia-figc.it, così ledendo la reputazione di organismi operanti nell’ambito istituzionale; – la società POL. D. Olimpia ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Dirigente Sig. Dario Torelli;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 23 Ottobre 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 19/8/2015 (prot.n.1824/21pf15/16/SS/fda) nei confronti di: -Torelli Dario nella qualità di Dirigente della Pol. D. Olimpia ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver pronunciato pubblicamente espressioni e giudizi offensivi della classe arbitrale, con le dichiarazioni rese nella mail inviata il 26/4/2015 all’indirizzo istituzionale Casarano@aia-figc.it, così ledendo la reputazione di organismi operanti nell’ambito istituzionale; - la società POL. D. Olimpia ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Dirigente Sig. Dario Torelli; FATTO -Con nota del 29/6/2015 il Presidente del C.R. Puglia dott. Vito Tisci allegava la mail inviata dall’account di posta elettronica del sig. Dario Torelli datoro@alice.it, in data 26/4/2015 ed indirizzata alla mail di uso istituzionale: casarano@aia-figc.it, del seguente tenore: “Il sottoscritto Dario Torelli in qualità di dirigente, comunica quanto segue a proposito dell’arbitro designato tra Pol. Olimpica Castrignano e Otranto: 1) Molte volte i rapportini finali degli arbitri, (specie nelle serie minori) rappresentano un risultato finale ……Si segna sul referto solo quello che l’arbitro vuole “rappresentare” per regolamento, né le reti annullate, né le azioni fermate per “presunti” fuorigioco visti solo dall’arbitro o le mancate espulsioni. Si segna sul referto solo quello che l’arbitro vuole “rappresentare” e quindi far credere. 2) Nella fattispecie odierna, pur volendo sorvolare (non più di tanto) sui fuorigiochi inesistenti e su un’espulsione immotivata, oggi il Castrignano/Salve ha giocato, specie nel 2° tempo, contro 12 avversari. 3) Benchè gli avversari non fossero all’altezza del compito, (perdevano sul campo) uno in particolare (l’arbitro), è stato il più forte di tutti ed è quello che ha condizionato il risultato finale dall’alto dell’autorità (non autorevolezza) che il regolamento del giuoco calcio gli concede. 4) E’ riuscito con il suo comportamento platealmente contrario (si vedeva dal linguaggio non verbale espresso in campo) a far pareggiare le squadre, fischiando all’ultimo secondo di recupero, un rigore inesistente a favore dell’Otranto, scandalizzando anche qualche tifoso ospite. 5) L’arbitro Indino già avvezzo a clamorose sviste, commesse sempre a danno del Castrignano …..non immaginava di essere un “sorvegliato speciale” da parte della tifoseria e nel momento del fischio del rigore inventato……deve aver pensato di poterla fare franca ancora una volta, (gli spettatori di Salve/Castrignano non bruciano auto in campo né aggrediscono arbitri in stile Taurisano/Tuglie/Surbo/Brindisino) ma stavolta si sbagliava. La tifoseria alla fine della partita, stanca di subire le sue provocazioni, si è scagliata contro un giudice di gara MOLTO parziale, che nel secondo tempo ha demeritato TANTO, cercando in tutti i modi POSSIBILI, di indebolire la squadra locale chissà per quale suo prezzolato disegno. Come dirigenza abbiamo un solo rammarico, ossia quello di non aver “ricusato” prima questo soggetto, in quanto si pensava che una seconda e terza chance si da a tutti, ma alla luce di quanto commesso oggi da questo signore, ci auguriamo di non poterlo incontrare mai più, ne fuori, né dentro un campo di calcio e che le maledizioni inviate al suo indirizzo gli arrivino per davvero a lui e alla colpevole famiglia nel senso “più largo” del termine. Il campionato è finito ma la presente vale come ricusazione “postuma” a tutti gli effetti di legge. Ciò al fine di evitare gravi disordini. Nel contempo vi ringraziamo di aver accolto in silenzio le ns. istanze di ricusazione verso gli arbitri Panico e Sanapo nemmeno loro all’altezza del compito. Grati di riscontro invio distinti saluti…..” (testualmente). Esperite le indagini di rito, la Procura Federale ritenuto di non dover disporre l’archiviazione del procedimento relativamente a quanto sopra descritto e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate, con nota dell’1/8/2015, avvisava i deferiti succitati, ai sensi dell’art.32 ter, comma 4, del C.G.S. che era loro facoltà: -di nominare un difensore di fiducia; -chiedere copia degli atti del procedimento; -di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti; -di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura ai sensi dell’art.32 sexies, comma 1, del CGS. Non avendo gli interessati esercitato tale loro facoltà e neppure dato riscontro all’avviso su menzionato, la Procura Federale rilevato che le dichiarazioni e gli atti succitati posti in essere dal sig. Dario Torelli fossero tanto gravi da costituire violazione degli artt. 1bis - comma 1; e dell’art.5 comma 1 CGS; deferiva con la nota innanzi menzionata, a questo Tribunale Federale Territoriale, i succitati incolpati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Con racc. a.r. del 9/9/2015 il Tribunale Federale Territoriale Puglia, disponeva la convocazione dei suddetti deferiti, per l’udienza del 12/10/2015 alla quale comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale -il sig. Dario Torelli quale Dirigente della Pol. Olimpica; -il sig. Zichella Filippo per la soc. Polisportiva Olimpia. Dopo aver dato atto del deposito, da parte del sig. Dario Torelli di una sua dichiarazione scritta, e, dopo aver dichiarato chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il Procuratore Federale avv. Monaco, dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e che agli stessi fossero inflitte le seguenti sanzioni: -al sig. Dario Torelli la inibizione per mesi 3 (tre); -alla soc. Pol. D. Olimpia l’ammenda di €450,00 (quattrocentocinquanta). Prendeva quindi la parola il sig. Dario Torelli il quale, in aggiunta a quanto aveva formato oggetto della succitata sua dichiarazione scritta, insisteva nell’affermare che le espressioni da lui adottate e riportate nella sua e.mail del 26/4/2015 (di cui veniva data lettura) non potevano intendersi e qualificarsi espressioni offensive ma solo un mezzo attraverso il quale esso deferito intendeva evidenziare i torti subìti dalla Pol. D. Olimpia per colpa dell’arbitro Indino. Chiedeva pertanto di essere mandato assolto –unitamente alla società da lui rappresentata- da ogni addebito contestato. Analoga richiesta di assoluzione con formula piena veniva chiesta dal sig. Filippo Zichella per la soc. Pol. D. Olimpia ritenendola del tutto estranea rispetto alle dichiarazioni del sig. Torelli Dario, effettuate a titolo personale. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, è risultato pacifico e non revocabile in alcun modo in dubbio che le dichiarazioni rilasciate dal sig. Dario Torelli con la sua e.mail del 26/4/2015 (innanzi riportate e trascritte integralmente) siano oltrecchè gravi, anche da considerare pubbliche (ai sensi dell’art.5 comma 4 CGS) e come tali, costitutive della violazione degli artt.1/bis comma 1 e 5 comma 1 del CGS. Se infatti può ritenersi lecito, sottoporre a critica la opinabile conduzione di una gara da parte di un arbitro (sotto il profilo tecnico); del tutto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, è fare uso di espressioni lesive della reputazione dell’arbitro che pur sempre fa parte degli organismi operanti nell’ambito istituzionale; espressioni lesive che nel caso in esame appaiono con chiarezza manifestate dal Torelli, allorchè afferma, rivolgendosi all’arbitro Indino: “…..cercando in tutti i modi possibili di indebolire la squadra locale chissà per quale suo prezzolato disegno…….ci auguriamo di non poterlo incontrare mai più, né fuori né dentro un campo di calcio e che le maledizioni inviate al suo indirizzo gli arrivino per davvero a lui e alla colpevole famiglia nel senso “più largo del termine”…….(testuale). Espressioni queste che certamente non hanno bisogno di commento! Va quindi affermata la grave responsabilità del sig. Dario Torelli, nella sua qualità di Dirigente della Pol. D. Olimpia, che va pertanto punito come da dispositivo. Alla affermazione di responsabilità delle violazioni ascritte al sig. Dario Torelli, nella qualità innanzi precisata, consegue l’affermazione di responsabilità della Pol. D. Olimpia (ex art.4 comma 1 ed art. 5 comma 2 CGS) a nulla rilevando la tesi della non conoscenza e della estraneità della società Pol. D. Olimpia alle dichiarazioni del proprio Dirigente sig. Dario Torelli effettuate a titolo personale. E’ appena il caso di evidenziare che la “ratio legis” pone la responsabilità oggettiva di cui all’art.4 comma 1) e 2) CGS, al di fuori di ogni tipo di dolo, colpa e/o conoscenza diretta e/o indiretta della violazione commessa perché si identifica nel trasferimento automatico sull’ente sociale, della responsabilità soggettiva dell’agente individuale, con tutti gli attributi di gravità e di violazione a questa inerenti. La soc. Pol. D. Olimpia va quindi punita come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara: -Torelli Dario, dirigente della Pol. D. Olimpia, responsabile delle violazioni così come innanzi ascrittegli e gli infligge la punizione della inibizione per la durata di mesi tre; -la soc. Pol. D. Olimpica responsabile delle violazioni innanzi ascrittele, e le infligge la punizione sportiva dell’ammenda di € 450,00.
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 19/8/2015 (prot.n.1824/21pf15/16/SS/fda) nei confronti di: -Torelli Dario nella qualità di Dirigente della Pol. D. Olimpia ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e art.5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver pronunciato pubblicamente espressioni e giudizi offensivi della classe arbitrale, con le dichiarazioni rese nella mail inviata il 26/4/2015 all’indirizzo istituzionale Casarano@aia-figc.it, così ledendo la reputazione di organismi operanti nell’ambito istituzionale; – la società POL. D. Olimpia ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Dirigente Sig. Dario Torelli;"