COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 29 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: U.S.D. GALATONE – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA del 7/10/2015 (Reclamo della A.S.D. PRO ITALIA GALATINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società avverso l’ammenda di € 800,00, squalifica allenatore Rocco Errico e calciatore Patruno Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 29 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: U.S.D. GALATONE – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA del 7/10/2015 (Reclamo della A.S.D. PRO ITALIA GALATINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società avverso l’ammenda di € 800,00, squalifica allenatore Rocco Errico e calciatore Patruno Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma per la parte inerente l’ammenda di € 800,00 atteso il fattivo comportamento del dirigente accompagnatore sig. Obbiettivo Antonio Salvatore, per cui adeguata si appalesa l’ammenda di € 500,00; - considerato altresì che il comportamento del sig. Rocco Errico e del calciatore Patruno Antonio appaiono adeguatamente puniti dal Primo Giudice, i cui provvedimenti vanno condivisi e confermati P.Q.M. DELIBERA Accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO ITALIA GALATINA riducendo l’ammenda ad € 500,00, confermando nel resto le altre decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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