COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA USD NUOVA SPINAZZOLA – CITTA’ DEI FIORI TERLIZZI DEL 18/10/2015 (Reclamo della ASD NUOVA SPINAZZOLA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’ammenda di € 1.000,00 dell’inibizione di Vinetti Basilio (1/3/2016) dell’allenatore Schiavone Giuseppe (31/12/2015) calciatori Di Noia Costantino e Diviccaro Giovanni (30/11/2015) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 22/10/2015 del Comitato Regionale Puglia.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA USD NUOVA SPINAZZOLA – CITTA’ DEI FIORI TERLIZZI DEL 18/10/2015 (Reclamo della ASD NUOVA SPINAZZOLA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’ammenda di € 1.000,00 dell’inibizione di Vinetti Basilio (1/3/2016) dell’allenatore Schiavone Giuseppe (31/12/2015) calciatori Di Noia Costantino e Diviccaro Giovanni (30/11/2015) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 22/10/2015 del Comitato Regionale Puglia. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che può accedersi alla richiesta della società reclamante di riduzione delle squalifiche dei calciatori Di Noia Costantino Fabio e Diviccaro Giovanni, perché ritenuti responsabili di mero comportamento antisportivo per cui vanno squalificati fino al 13/11/2015; -considerato che sulla base degli elementi acquisiti al presente procedimento il comportamento dell’allenatore sig. Schiavone Giuseppe è risultato solo irriguardoso, non corretto ed antisportivo nei confronti dell’arbitro, per cui più adeguata si appalesa la squalifica del suddetto incolpato fino al 30/11/2015; -ritenuto che i modelli di organizzazione e di gestione attuati dalla società reclamante sono risultati non del tutto idonei a prevenire i comportamenti indisciplinati ed antisportivi descritti dall’arbitro, per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda ad €500,00; -considerato da ultimo che il comportamento, gravemente ingiurioso, irriguardoso e minaccioso del Dirigente sig. Vinetti Basilio, è risultato adeguatamente punito con la inibizione sino al 1/3/2016 adottata dal primo Giudice, che va pertanto condivisa e confermata; tutto ciò ritenuto DELIBERA -ridursi le squalifiche dei calciatori Di Noia Costantino Fabio e Diviccaro Giovanni sino al 13/11/2015; -ridursi la squalifica dell’allenatore sig. Schiavone Giuseppe sino al 30/11/2015; -ridursi ad € 500,00 la sanzione dell’ammenda a carico dell’U.S.D. Spinazzola; -confermarsi nel resto l’impugnata decisione; -non addebitarsi la tassa sul conto della società ricorrente, atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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