COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: ASD ATLETICO ARADEO – ASD CAPO DI LEUCA DEL 11/10/2015 (Reclamo della ASD CAPO DI LEUCA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Elio Sergi, Antonio Spagnolo, Vincenzo Melcarne e Michele Ciardo (squalifica fino al 31/12/2015) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: ASD ATLETICO ARADEO – ASD CAPO DI LEUCA DEL 11/10/2015 (Reclamo della ASD CAPO DI LEUCA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Elio Sergi, Antonio Spagnolo, Vincenzo Melcarne e Michele Ciardo (squalifica fino al 31/12/2015) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che il comportamento dei calciatori Sergi Elio, Spagnolo Antonio e Melcarne Vincenzo gravemente irriguardoso, ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica fino al 10/12/2015; -considerato altresì che il comportamento violento ed ingiurioso del calciatore Ciardo Michele nei confronti dell’arbitro appare adeguatamente punito con la squalifica fino al 31/12/2015, così come comminata dal primo Giudice che va pertanto condivisa e confermata DELIBERA -ridursi sino al 10/12/2015 le squalifiche inflitte ai calciatori Sergi Elio, Spagnolo Antonio e Melcarne Vincenzo; -confermarsi nel resto l’impugnata decisione; - non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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