COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: FUTSAL ANDRIA – THURIAE del 17/10/2015 (Reclamo della FUTSAL ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI PALMA Vincenzo e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 16 in data 22/10/2015 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: FUTSAL ANDRIA – THURIAE del 17/10/2015 (Reclamo della FUTSAL ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI PALMA Vincenzo e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 16 in data 22/10/2015 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -effettuati i necessari accertamenti; -sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; -rilevato che il comportamento del calciatore DI PALMA Vincenzo pur nella sua gravità è risultato leggermente violento nei confronti dell’arbitro (allorché con un pugno leggero, dichiaratamente non doloroso dall’arbitro, ha fatto cadere il taccuino dalle mani di quest’ultimo); considerato unicamente ironico il commento a fine gara da parte del medesimo suddetto calciatore che può ritenersi adeguatamente punito complessivamente per quanto innanzi dichiarato, con la sanzione della squalifica fino al 31/3/2016; considerato che il commento negativo nei confronti dell’arbitro da parte di sostenitori della società reclamante può ritenersi adeguatamente sanzionato con l’ammenda di € 100,00 P.Q.M. DELIBERA Ridursi al 31/3/2016 la squalifica inflitta al calciatore DI PALMA Vincenzo della società FUTSAL ANDRIA; ridursi a € 100,00 l’ammenda a carico della società FUTSAL ANDRIA; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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