COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. NUOVA ANDRIA – U.S.D. GIOVINAZZO CALCIO del 18/11/2015 (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori PICIOCCO Michele Mirko e AMORESE Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 26/11/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. NUOVA ANDRIA – U.S.D. GIOVINAZZO CALCIO del 18/11/2015 (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori PICIOCCO Michele Mirko e AMORESE Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 26/11/2015 del Comitato Regionale Puglia). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso stesso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai sensi dell’art. 46 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile per quanto riguarda il risultato della gara; considerato che il comportamento dei calciatori PICIOCCO Michele Mirko e AMORESE Domenico è da considerarsi violento nei confronti di calciatori avversari per cui adeguata si appalesano le squalifiche inflitte dal Primo Giudice che vanno confermate. P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA ANDRIA per il risultato della gara; confermarsi nel resto le impugnate decisioni e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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