COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 15 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: SPORTING ORDONA – AUDACE CERIGNOLA del 3/12/2015 (Reclamo della AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 15 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: SPORTING ORDONA – AUDACE CERIGNOLA del 3/12/2015 (Reclamo della AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che dagli accertamenti condotti presso l’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Puglia è risultato che il calciatore AMORUSO Daniele è nato il 4/8/1997 e non come in apparenza risulta riportato nell’elenco dei calciatori della società AUDACE CERIGNOLA unitamente al calciatore GRIMALDI Giuliano (30/1/1997) e MONOPOLI Marco (20/9/1996) e, pertanto, la società reclamante ha rispettato la normativa vigente che prevede l’obbligo di schierare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara almeno 2 calciatori nati dall’1/1/1996 in poi e almeno un calciatore nato dal 1/1/1997 in poi; P.Q.M. DELIBERA Accogliersi il reclamo proposto dalla ricorrente e per l’effetto ripristinare il risultato conseguito sul campo di 1 – 2 in favore della società AUDACE CERIGNOLA; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it