COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. NEW TEAM PUTIGNANO – A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5 del 5/12/2015 (Reclamo della A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 10/12/2015 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 17 Dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. NEW TEAM PUTIGNANO – A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5 del 5/12/2015 (Reclamo della A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 10/12/2015 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che il tentativo di entrata in campo esperito da persona non in elenco fornito all’arbitro, è stato prontamente impedito da un calciatore della squadra locale per cui tale comportamento, rimasto allo stato di tentativo, può, unitamente alle frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro pronunciate sugli spalti da altri soggetti, essere adeguatamente punito con l’ammenda di € 300. P.Q.M. DELIBERA Ridursi a € 300 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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