COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. ATLETICO RACALE del 29/11/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, squalifica calciatori GERVASI Giorgio e RAUSA Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 3/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 17 Dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. ATLETICO RACALE del 29/11/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, squalifica calciatori GERVASI Giorgio e RAUSA Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 3/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che il comportamento del calciatore RAUSA Andrea, ritenuto antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro può essere punito con la sanzione della squalifica per n. 3 giornate; -ritenute congrue e adeguate ai fatti occorsi le sanzioni nei confronti del calciatore GERVASI Giorgio e dell’ammenda di € 200,00 a carico della società inflitte dal Primo Giudice condivise e confermate. P.Q.M. DELIBERA Ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta la calciatore RAUSA Andrea, confermarsi nel resto le impugnate decisioni. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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