COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: POL. D. S.S. ANNUNZIATA MESAGNE – ASD ATLETICO OSTUNI DEL 22.11.2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: POL. D. S.S. ANNUNZIATA MESAGNE – ASD ATLETICO OSTUNI DEL 22.11.2015 Reclamo dell’A.S.D. Atletico Ostuni del 02.12.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui ha deliberato di: “1. comminare a carico della Società ASD Atletico Ostuni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della Società Pol. SS. Annunziata Mesagne; 2. Inibire sino al 22 Dicembre 2015 il Dirigente accompagnatore Sig. Marzio Luca della Società Atletico Ostuni; 3. Squalificare per una gara il calciatore Sig. Valente Francesco della Società Atletico Ostuni”, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Brindisi n. 19 del 26.11.2015. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Ascoltato l’Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; Considerato che, a seguito dell’istruttoria espletata, non è emersa una ricostruzione dei fatti diversa da quella rappresentata al Giudice di prime cure. Tutto quanto considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, DELIBERA 4) rigettarsi il reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Ostuni del 02.12.2015; 5) confermarsi i provvedimenti assunti dal Giudice di prime cure e di cui al Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Brindisi n. 19 del 26.11.2015; 6) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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