COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. LA QUERCIA – A.S.D. ESPERIA del 29/11/2015 (Reclamo della A.S.D. ESPERIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TROPIANO Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 3/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. LA QUERCIA – A.S.D. ESPERIA del 29/11/2015 (Reclamo della A.S.D. ESPERIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TROPIANO Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 3/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - ascoltato l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - considerato che, a seguito dell’istruttoria espletata non è emersa una ricostruzione dei fatti diversa da quella rappresentata al Giudice Sportivo di prime cure; - ritenuto tuttavia, che la sanzione inflitta al calciatore TROPIANO Giovanni debba essere rideterminata in relazione alle effettive conseguenze pregiudizievoli della condotta posta in essere del predetto; P.Q.M. DELIBERA In parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo di prime cure, ridursi a n. 3 gare effettive la squalifica inflitta la calciatore TROPIANO Giovanni. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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