COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. MINERVINO – A.S.D. ATLETICO ARADEO del 6/12/2015 (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, squalifica calciatori MORELLO Stefano e CURSANO Otello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. MINERVINO – A.S.D. ATLETICO ARADEO del 6/12/2015 (Reclamo della A.S.D. MINERVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, squalifica calciatori MORELLO Stefano e CURSANO Otello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che il comportamento del calciatore CURSANO Otello è risultato estremamente irriguardoso antisportivo e ingiurioso nei confronti dell’arbitro ma non violento così come affermato dallo stesso direttore di gara, per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 31/3/2016; -ritenuto che il comportamento antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore MORELLO Stefano appare adeguatamente punito con la squalifica di 4 giornate inflitte dal Primo Giudice che va condivisa e confermata; -considerato che anche l’ammenda inflitta dal Primo Giudice si appalesa adeguata ai fatti occorsi e va quindi confermata perché condivisa. P.Q.M. DELIBERA Ridursi al 31/3/2016 la squalifica inflitta la calciatore CURSANO Otello, confermarsi nel resto le impugnate decisioni. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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