COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 12 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. A.TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA del 17 Dicembre 2015. (Reclamo dell’ A.S.D. A.TOMA MAGLIE) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 23 dicembre 2015 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 12 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. A.TOMA MAGLIE - U.S.D. AVETRANA del 17 Dicembre 2015. (Reclamo dell’ A.S.D. A.TOMA MAGLIE) in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 23 dicembre 2015 del C.R. Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il reclamo proposto dalla Società A.S.D. A.TOMA MAGLIE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara in epigrafe di cui al C.U. n. 50 del 23/12/2015 risulta inviato via fax in data 28/12/2015 alle ore 11,38; - rilevato che il reclamo suddetto deve dichiararsi inammissibile in quanto, per l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, il reclamo doveva pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del C.R. Puglia entro le ore 12 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e cioè entro le ore 12 del 24/12/2015 (vedi C.U. n. 15 pag. 6 del 10/9/2015) P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi INAMMISSIBILE il reclamo proposto dalla Società A.S.D. A.TOMA MAGLIE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.
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