COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. CARDIA FRANCO E DELLA SOCIETÀ PROGETTO CALCIO SANT’ELIA La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: Il signor Franco Cardia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia. Per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94-ter comma 11, delle N.O.I.F. e dell’art.. 8, comma 9 e 10 del C.G.S., per non aver liquidato al calciatore, Sig. Giuseppe Atzori, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D.Prot.179/Cae2013/2014 del 24/07/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia; La Società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. CARDIA FRANCO E DELLA SOCIETÀ PROGETTO CALCIO SANT’ELIA La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: Il signor Franco Cardia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia. Per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94-ter comma 11, delle N.O.I.F. e dell’art.. 8, comma 9 e 10 del C.G.S., per non aver liquidato al calciatore, Sig. Giuseppe Atzori, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D.Prot.179/Cae2013/2014 del 24/07/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia; La Società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto; Al giudizio i deferiti non sono comparsi, sebbene sia stato loro ritualmente contestato l’addebito, non hanno chiesto di essere sentiti né hanno presentato deduzioni a difesa; Il rappresentante della Procura Federale, presente al giudizio, ha chiesto di affermare la responsabilità dei deferiti per i fatto loro contestati e di infliggere mesi sei a Cardia Franco e un punto di penalizzazione e 750 euro di ammenda alla Società. Il Tribunale Federale ritenendo provata la richiesta della procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti non avendo, tra l’altro, gli stessi, provveduto a smentire la documentazione in atti, ritiene di accogliere la richiesta stessa nella misura sopra indicata osservando, tuttavia, che risultando la cessazione, avvenuta in data 06/08/2015, della Società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia, nei confronti della stessa deve dichiararsi non doversi procedere non potendo, appunto, la Società, essere sanzionata e risultando, altresì, che il Presidente della predetta Società al momento attuale non sia tesserato e non possa essere perseguito, che la sanzione a lui inflitta debba scontarsi soltanto nel caso che lo stesso richieda un nuovo tesseramento. Tutto ciò premesso, DELIBERA 1. il non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia avendo la stessa cessato l’attività; 2. di infliggere la sanzione di mesi 6 al Sig. Cardia Franco, sanzione che dovrà essere scontata al momento che lo stesso dovesse essere nuovamente tesserato.
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