COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 05 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ASD GS ILBONO (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Ilbono / Arbatax del 17.10.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 05 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ASD GS ILBONO (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Ilbono / Arbatax del 17.10.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la ASD GS Ilbono ricorre avverso i provvedimenti di inibizione a carico dei dirigenti Luigi Di Maio e Vincenzo Mameli perché: il primo dopo il termine della gara, avvicinava l’arbitro nei pressi degli spogliatoi, lo contestava e lo afferrava per il braccio strattonandolo e stringendolo con forza, così da causargli lieve dolore; il secondo perché dopo il termine della gara giungeva alle spalle del direttore di gara che veniva trattenuto per un braccio da altro dirigente e gli dava una forte spinta sulla schiena, facendolo avanzare di un paio di passi. La ricorrente impugna altresì la squlifica per tre gare inflitte al calciatore Edorardo Mameli perché espulso per somma di ammonizioni dopo la notifica del provvedimento disciplinare gridava all’indirizzo del direttore di gara frasi ingiuriose con atteggiamento minaccioso. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, chiede la revoca o comunque la riduzione della squalifica e delle inibizioni di cui sopra. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti al fine di fare chiarezza disponeva l’audizione del direttore di gara che confermava il proprio referto, rimarcando che ai fatti avevano assisitito anche i carabinieri in loco presenti, che però, pur constatando le minacce e l’atto di violenza decidevano di non intervenire, né di garantirgli adeguata difesa. In primo luogo occorre evidenziare che la condotta del calciatore Mameli vada ricompresa nell’ambito di un comportamento certamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara; la sanzione più equa è tuttavia quella di due gare di squalifica tenuto conto che la sua azione ingiuriosa è descritta nel referto compiutamente, al contario dell’atteggiamento asseritamente minaccioso, rappresentato in maniera del tutto vaga ed indeterminata dall’arbitro nel proprio referto, che finisce per giudicare e prevedere quali azioni il giocatore avrebbe a suo dire potuto compiere, che però di fatto non commetteva (si ribadisce che non possono essere comminate delle squalifiche sulla base di asserite ed esclusive intenzioni). Per quanto riguarda i provvedimenti di inibizione a carico dei dirigenti si precisa che la contradditoria ed antitetica versione fornita dalle parti, unita all’assenza di certificazioni mediche comprovanti asserite lesioni, peraltro riconducibili a fatti di lieve entità –a detta dello stesso arbitrorappresentano le circosatanze idonee a ritenere non provata alcuna azione di violenza nei confronti dello stesso sul punto è pure sintomatico il fatto che i carabinieri presenti ai fatti non abbiano sentito la necessità di intervenire. La condotta dei dirigenti, deve piuttosto, essere sussunta nell’ambito di una mera protesta scomposta ed irriguardosa come tale meritevole di un inibizione di minore durata e precisamente fino al 15 novembre 2015. La sanzione pecunaria non è stata impugnata. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato: - riduce la squalifica del calciatore Mameli Edoardo a 2 gare, - riduce altresì l’inibizione a carico dei dirigenti Di Maio e Mameli fino al 15 novembre 2015. - dispone la restituzione della tassa.
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