COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 05 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale SOC.POL. SEULO 2010 (Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Aritzo 1977 / Seulo 2010 del 18.10.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 05 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale SOC.POL. SEULO 2010 (Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Aritzo 1977 / Seulo 2010 del 18.10.2015. La Società Polisportiva Seulo 2010 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta la squalifica per quattro gare nei confronti del giocatore Milia Riccardo, perché “espulso per gioco pericoloso nei confronti di un avversario, si avvicinava all’arbitro dandogli una leggera spinta alle spalle rivolgendo frasi ingiuriose, fino all’intervento dei compagni di squadra che lo conducevano agli spogliatoi”. La società reclamante, senza contestare l’episodio di gioco dal quale è scaturita la decisione arbitrale, ha eccepito trattarsi di un normale contrasto avvenuto nell’atto di contendere la palla ad un giocatore avversario privo di alcuna violenza tanto che quest’ultimo si è rialzato prontamente ed ha proseguito la gara, fino al suo termine. Ha riferito altresì ed alla comunicazione della espulsione, non ci sarebbe stata alcuna spinta ne ingiuria, ma che il Milia avrebbe protestato in maniera particolarmente vibrata per il cartellino rosso diretto senza tuttavia ingiuriare il direttore di gara. La Corte Sportiva Territoriale verificata la tempestiva e regolare proposizione del reclamo; esaminato il contenuto del referto del direttore di gara quanto alle motivazioni che hanno determinato il provvedimento; considerata la difesa della società Seulo 2010, ed in particolare la conferma o quanto meno, il non contestato verificarsi del fallo di gioco e del comportamento irriguardoso del calciatore; ritenuta , tuttavia eccessiva l’entità della sanzione in relazione alla gravità del fatto DELIBERA - Di ridurre la sanzione inflitta da quattro a tre giornate di gara; - Dispone la restituzione della tassa.
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