COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 05 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. MONTE ALMA (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Calangianese / Monte Alma del 17.10.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 05 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. MONTE ALMA (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Calangianese / Monte Alma del 17.10.2015. Con reclamo tempestivamente proposto la Società ASD Monte Alma ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo col quale è stata inflitta a suo carico la ammenda di euro 300,00 in quanto “i sostenitori della squadra per tutta la durata della gara, ed anche dopo il termine della stessa, insultavano e minacciavano gravemente il direttore di gara, inoltre un sostenitore col volto coperto tentava di avvicinarsi allo stesso arbitro, senza riuscirvi per l’intervento di dirigenti e giocatori della squadra ospitante che evitavano il contatto a fine gara”. La Società reclamante contesta la ammenda, chiedendo l’eliminazione della sanzione o quantomeno una riduzione della sua entità, osservando che il comportamento del pubblico è stato molto rumoroso, ma non tale da arrecare alcun danno a persone o cose. Per quanto concerne l’episodio del sostenitore col volto coperto che avrebbe tentato di avvicinarsi all’arbitro, senza riuscirvi per l’intervento di dirigenti e giocatori della squadra ospitante, la società reclamante afferma che l’episodio non si è verificato, e che la società ospitante ha accompagnato il direttore di gara a fine partita come gesto di ordinaria cortesia. La Corte d’ Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procediemnto, osserva che, fermo il riconoscimento da parte della società reclamante che il tifo dei propri sostenitori è stato acceso e rumoroso, la descrizione compilata dal direttore di gara nel suo referto è generica, in modo che non è possibile individuare una responsabilità certa dei tifosi della società ASD Monte Alma, né collegare direttamente ad essa il gesto del tifoso dal volto coperto, che peraltro è rimasto del tutto privo di conseguenze dannose. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato. DELIBERA - la riduzione dell’ammenda inflitta alla ASD Monte Alma da Euro 300,00 ad Euro 100,00; - dispone la restituzione della tassa.
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