COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 12 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. PORTO SAN PAOLO (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 15.10.2015. Gara s.Teresa Calcio / Porto S,Paolo dell’ 11.10.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 12 novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
POL. PORTO SAN PAOLO (Campionato di 2^Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 15.10.2015. Gara s.Teresa Calcio / Porto S,Paolo dell’ 11.10.2015. Le Società ASD Pol. Porto S.Paolo e ASD Santa Teresa Calcio hanno proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le squadre, in relazione all’incontro giocato tra le stesse in data 11-10-2015. Il Giudice Sportivo ha motivato la decisione sul rilievo che l’arbitro, al 46’ del 2° tempo, riteneva che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, in conseguenza di una rissa accesasi in campo che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le società. La Società Porto S.Paolo chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara emessa nei confronti della stessa con conseguente vittoria a tavolino. La Società Santa Teresa Calcio chiede invece l’omologazione del risultato conseguito sul campo (1 a 0 a suo favore) o, in subordine, la ripetizione della partita. Il direttore di gara, convocato nanti la Corte, non si è presentato adducendo impegni improrogabili di lavoro. La Società SantaTeresa non ha richiesto alcuna audizione. Il presidente della Società Porto S.Paolo, sentito dalla Corte, ha insistito per l’accogliemnto del reclamo, attribuendo solo ai tesserati della società avversaria ogni responsabilità per la sospensione della gara. La Corte, esaminati gli atti del procedimento ed in particolare il referto arbitrale e la certificazione sanitaria prodotta, rileva che tutti i dati oggettivi che emergono, evidenziano responsabilità specifiche solo a carico di tesserati della Società S.Teresa: il calciatore della Società Porto S.Paolo Carta Marco veniva violentemente colpito al setto nasale dal portiere avversario Battino Angelo; un dirigente della squadra del Santa Teresa partecipava attivamente alla rissa, nonostante fose stato precedentemente allontanato dal campo. Nulla di specifico risulta invece a carico dei tesserati della squadra del Porto S.Paolo, tranne una generica partecipazione alla rissa, per la quale nessuno risulta essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari. La Corte Sportiva Territoriale ritiene pertanto che debba essere accolto il reclamo della Socieà Porto S.Paolo e rigettato quello della Società avversaria, Santa Teresa Calcio. La corte per questi motivi DELIBERA - Di accogliere il reclamo della Società Porto S.Paolo, annullando la sanzione a suo carico della perdita della gara; - Rigettare il reclamo della Società S.Teresa, confermando la sanzione a suo carico della perdita della gara, con conseguente vittoria a tavolino per 3 a 0 a favore della Società Porto S.Paolo. DISPONE L’addebito della tassa di reclamo a carico della Società Santa Teresa Calcio e la restituzione della medesima alla Società Porto S.Paolo.
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