COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CATALUNYA ALGHERO (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 29.10.2015. Gara Atletico Bono / Catalunya del 25.10.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CATALUNYA ALGHERO (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 29.10.2015. Gara Atletico Bono / Catalunya del 25.10.2015. La Società Catalunya Alghero ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto di infliggere alla società stessa l’ammenda di Euro 100,00 perché “suoi sostenitori insultavano il direttore di gara per tutta la durata dell’incontro e lanciavano pietre nel terreno di gioco, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per due minuti al 24° minuto del secondo tempo”. La reclamante afferma che alla base del provvedimento vi è una valutazione erronea dei fatti da parte del direttore di gara, che, nel referto arbitrale, ha attribuito gli insulti e il lancio di pietre a tifosi della squadra del Catalunya, facilmente riconoscibili dalle loro divise; la reclamante esclude quanto sopra, evidenziando che nessun sostenitore della squadra segue mai la stessa nelle trasferte, tranne i genitori dei ragazzi, che nell’occasione fraternizzavano tranquillamente con i tifosi avversari. L’arbitro, convocato dalla Commisione, non si è presentato. La Commissione, letti gli atti del procedimento ritiene che le osservazioni contenute nel reclamo appaiono fondate; non è infatti credibile che una squadra di Giovanissimi vada in trasferta con il pubblico al seguito, soprattutto quando il luogo della partita disti, come nel caso in esame, parecchi chilometri dalla città di provenienza. Inoltre non appare convincente che l’arbitro, sulla base delle tute indossate, abbia potuto identificare con certezza come tifosi del Catalunya gli autori degli insulti e delle violenze. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo, annullando l’ammenda inflitta alla società Catalunya Alghero. Dispone il non addebito della tassa.
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