COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 19.11.2015. Gara Atletico Masainas / Domusnovas Junior Santos del 15.11.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. DOMUSNOVAS JUNIOR SANTOS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 19.11.2015. Gara Atletico Masainas / Domusnovas Junior Santos del 15.11.2015. La Società Polisportiva Domusnovas Junior Santos ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto: 1) di infliggere alla Società reclamante la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) di squalificare il giocatore Santus Matteo fino al 29/02/2016; 3) di squalificare il giocatore Matta Fabrizio per quattro giornate; La delibera è stata assunta sulla base del referto arbitrale, da cui emerge che al 40’ del 2° tempo il direttore di gara veniva stretto dal Santus con forza al braccio in modo tale da sentire un forte dolore e subito dopo veniva affrontato dal Matta che gli poggiava addosso il suo petto proferendo frasi minacciose e tentando di afferrarlo al collo; a seguito di questi fatti l’arbitro decretava la fine dell’incontro non ritenendo più sussistive le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara. La Società reclamante chiede di ordinare la ripetizione della partita e di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Santus e Matta; nell’atto di reclamo si afferma che il Santus afferrava al braccio l’arbitro solo per richiamare la sua attenzione su un fallo commesso da un giocatore avversario senza alcuna volontà di arrecare dolore e che il Matta si avvicinava al medesimo in modo scorretto ma senza cercare di usare violenza nei suoi confronti; per quanto attiene all’interruzione della gara, la reclamante sostiene che non sussistessero condizioni tali da giustificare il provvediemnto, in assenza di un serio pericolo dell’incolumità dell’arbitro. Il direttore di gara, sentito dalla Corte, ha confermato quanto riportato nel referto. Il Presidente della Società reclamante, presentandosi nanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procediemnto, decide di accogliere in toto il reclamo della Polisportiva Domusnovas. Infatti sia la condotta del Santus sia quella del Matta risultano comportamenti gravemente scorretti nei confronti dell’arbitro, senza però oltrepassare la soglia della violenza; è verosimile che il Santus, afferrando al braccio il direttore di gara, volesse solo attirare la sua attenzione; ed inoltre non emergono elementi obiettivi da cui desumere che il Matta volesse afferrare il medesimo al collo. Il ridimensionamento della condotta dei due calciatori induce la Corte a ritenere non giustificata la decisione dell’arbitro di sospendere la gara. La Corte ritiene quindi di disporre la ripetizione della gara stessa e di ridurre la squalifica del Santus fino al 15 dicembre 2015 e quella del Matta a tre giornate. La Corte, pertanto, in accoglimento del reclamo, DELIBERA 1) di disporre la ripetizione della gara in data che dovrà essere determinata dagli Organi Federali; 2) di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Santus Matteo al 15 dicembre 2015; 3) di ridurre la sqaulifca inflitta al calciatore Matta Fabrizio a una gara; DISPONE la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it