COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. BARISARDO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 03.12.2015. Gara Sadali / Barisardo del 29.11.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. BARISARDO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 03.12.2015. Gara Sadali / Barisardo del 29.11.2015. La Società Barisardo ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara in epigrafe, con la quale il giocatore Guiso Nicola Marco è stato squalificato per cinque gare perché “si avvicinava al direttore di gara, lo spingeva con una mano, e nel contempo lo insultava”, ed il giocatore Pistis Davide è stato squalificato per quattro gare perché “rivolgeva minacce e insulti a un giocatore avversario, dopo di chè si avvicinava al direttore di gara e, prendendolo per un braccio, lo tirava senza causargli dolore”. La società reclamante sostiene che, senza che l’arbitro se ne avvedesse, il giocatore Guiso Nicola Marco era stato minacciato da un giocatore avversario. Questo fatto aveva portato il compagno di squadra Pistis Davide a difenderlo, rivolgendo male parole, riportate in referto, all’indirizzo dell’avversario, ed a cercare di attirare, nella confusione, l’attenzione dell’arbitro, poggiandogli la mano sul braccio. Per quanto riguarda il giocatore Guiso Nicola Marco, la società reclamante riferisce che anche quest’ultimo - come riportato nel referto - cercava di attirare in modo vibrato l’attenzione dell’arbitro, ma per riferirsi alla condotta dell’avversario a suo danno e per lamentare che l’arbitro stava invece espellendo il suo compagno Pistis Davide, reo solo di averlo difeso. A ulteriore riprova di tale ricostruzione, la società reclamante osserva che il giocatore Guiso Nicola Marco, dopo il cartellino rosso inflittogli dal direttore di gara, senza nessuna reazione, ha accettato il provvedimento andando subito negli spogliatoi. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti del procedimento, ed il referto arbitrale, osserva per quanto concerne il giocatore Pistis Davide, che la sua condotta antisportiva nei confronti del giocatore avversario deve essere inquadrata nell’episodio descritto nel reclamo, mentre nei confronti del direttore di gara, egli si è limitato a un semplice contatto fisico, privo di qualsiasi conseguenza, allo scopo di attirarne l’attenzione, senza alcuna espressione irriguardosa, cosicchè la sanzione inflitta appare eccessiva e sproporzionata a rispetto alla tenuità dei fatti. Per quanto concerne la condotta del giocatore Guiso Nicola Marco, si osserva, alla luce di quanto sostenuto dalla società reclamante, non contraddetto dal referto arbitrale, che si è trattato di una vibrata protesta, da ascrivere all’ipotesi di cui all’articolo 19, comma 4°, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, cosicchè anche in questo caso la sanzione appare sproporzionata rispetto ai fatti. Per questi motivi la Corte di Appello Sportiva, in accoglimento del ricorso, DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Pistis Davide da quattro a due giornate; di ridurre la squalifica al giocatore Guiso Nicola Marco da cinque a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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