COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. PORTOTORRES (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2015. Gara Portotorres / Montalbo del 22.11.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. PORTOTORRES (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2015. Gara Portotorres / Montalbo del 22.11.2015. La Società Portotorres ha proposto tempestivo reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per tre gare effettive del calciatore della stessa perché “espulso per aver colpito un avversario con un pugno a gioco fermo, alla notifica del provvedimento, rivolgeva parole irriguardose al direttore di gara”. La reclamante motiva il ricorso negando che il suo giocatore, espulso dall’arbitro, abbia colpito l’avversario a gioco fermo, che abbia assunto o usato toni irriguardosi nei confronti del direttore di gara ma che, per contro, si sia allontanato prontamente dal campo di gioco a seguito del provvedimento dell’arbitro. La Corte d’Appello osserva che tutto ciò contrasta con quanto esposto, con estrema precisione nel referto, da parte del giudice di gara dove si legge che il signor Sini Antonio n° 11 del Portotorres colpiva all’addome, a gioco fermo, il signor Florenzi Riccardo n° 5 del Montalbo, che reagiva scalciando l’avversario all’altezza del polpaccio. Il signor Sini, inoltre, si rendeva responsabile di veementi insulti nei confronti dell’arbitro dopo essersi avvicinato allo stesso. Per quanto esposto, considerate le analisi e la precisa descrizione dei fatti da parte dell’arbitro, desumibile dal referto, non contradetta da alcuna circostanza dimostrata da parte della reclamante CONFERMA la squalifica per tre gare effettive comminate dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa.
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