COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FRASSINETTI ELMAS (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2015. Gara Frassinetti Elmas / Siliqua del 22.11.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°24 dell’11 dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. FRASSINETTI ELMAS (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2015. Gara Frassinetti Elmas / Siliqua del 22.11.2015. La Società Frassinetti Elmas ha proposto tempestivo reclamo contro la delibera del Giudice Sportivo relativa alla gara in epigrafe con la quale il giocatore Tronu William è stato squalificato per tre gare “per comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara”. La Società reclamante lamenta la eccessiva severità del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, osservando che il giocatore ha sì rivolto parole ingiuriose al direttore di gara, ma ha evidenziato che lo stesso, in conseguenza di un fallo di gioco subito poco prima, era stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco e che, durante la permanenza in panchina, mentre veniva medicato, per il dolore e la frustrazione, si è lasciato andare ad una condotta che la stessa società reclamante ha riconosciuto essere scorretta e antisportiva. Pertanto la società Frassinetti Elmas chiede che la sanzione, dovendosi l’episodio inquadrare nella previsione dell’articolo 19 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva, sia ridotta a due giornate di squalifica. La Corte di Appello Sportiva, letti gli atti del procedimento, e in particolare il referto arbitrale, ritiene che il giocatore Tronu William, come sostenuto dalla società reclamante, abbia tenuto un comportamento scorretto ed antisportivo, ma che la vicenda, tenuto conto anche del contesto descritto, possa inquadrarsi nella previsione di cui all’articolo 19, comma 4°, del C.G.S. e che quindi la sanzione irrogata dal Giudice sportivo deve essere ridotta per adeguarla a quanto accaduto. Per questi motivi, la Corte, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Tronu William da tre a due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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