COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale A.S.D. TORTOLI’ CALCIO Deferimento Procura Federale La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Fasciana Rocco, dirigente della Società Tortolì Calcio 1953; 2) il signor Demurtas Nicola, calciatore tesserato per la Società Tortolì Calcio 1953, 3) il signor Orrù Simone, calciatore tesserato per la Società Tortolì Calcio 1953; 4) la Società Tortolì Calcio 1953; per rispondere: il Fasciana: a) della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, anche in relazione all’articolo 61 c. 1° delle N.O.I.F., per avere fatto in modo che partecipasse alla gara Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6.1.2014 il calciatore Nicola Demurtas, nato il 21.12.1993 e tesserato per la Società Tortolì Calcio 1993, al posto e con il nominativo del calciatore Simone Orrù, anch’egli tesserato con la medesima Società, fornendo dati non veridici nella distinta di gara e utilizzando il documento di identità di quest’ultimo, che veniva consegnato all’arbitro prima della gara; il Demurtas: b) della violazione di cui all’articolo 1 bis c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, per avere partecipato alla gara Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6.1.2004 al posto e con il nominativo del calciatore Simone Orrù, tesserato per la Società Tortolì Calcio 1953, fornendo dati non veridici nella distinta di gara e utilizzando il documento di identità di quest’ultimo, che veniva consegnato all’arbitro prima della gara; l’Orrù: c) della violazione di cui all’articolo 1 bis c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, per avere consentito l’utilizzazione della sua carta d’identità da parte del signor Nicola Demurtas, nato il 21.12.1993 e tesserato anch’egli per la Società Tortolì Calcio 1953, affinché quest’ultimo giocasse la gara del campionato Juniores Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6.1.2004 senza averne titolo; la Società Tortolì Calcio 1953: d) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale A.S.D. TORTOLI’ CALCIO Deferimento Procura Federale La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Fasciana Rocco, dirigente della Società Tortolì Calcio 1953; 2) il signor Demurtas Nicola, calciatore tesserato per la Società Tortolì Calcio 1953, 3) il signor Orrù Simone, calciatore tesserato per la Società Tortolì Calcio 1953; 4) la Società Tortolì Calcio 1953; per rispondere: il Fasciana: a) della violazione di cui all’art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, anche in relazione all’articolo 61 c. 1° delle N.O.I.F., per avere fatto in modo che partecipasse alla gara Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6.1.2014 il calciatore Nicola Demurtas, nato il 21.12.1993 e tesserato per la Società Tortolì Calcio 1993, al posto e con il nominativo del calciatore Simone Orrù, anch’egli tesserato con la medesima Società, fornendo dati non veridici nella distinta di gara e utilizzando il documento di identità di quest’ultimo, che veniva consegnato all’arbitro prima della gara; il Demurtas: b) della violazione di cui all’articolo 1 bis c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, per avere partecipato alla gara Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6.1.2004 al posto e con il nominativo del calciatore Simone Orrù, tesserato per la Società Tortolì Calcio 1953, fornendo dati non veridici nella distinta di gara e utilizzando il documento di identità di quest’ultimo, che veniva consegnato all’arbitro prima della gara; l’Orrù: c) della violazione di cui all’articolo 1 bis c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, concernente il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in tutti i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, per avere consentito l’utilizzazione della sua carta d’identità da parte del signor Nicola Demurtas, nato il 21.12.1993 e tesserato anch’egli per la Società Tortolì Calcio 1953, affinché quest’ultimo giocasse la gara del campionato Juniores Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6.1.2004 senza averne titolo; la Società Tortolì Calcio 1953: d) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione ascritta ai propri tesserati. Afferma la Procura Federale che le indagini compiute hanno dato ampia conferma di quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto di gara, in merito al fatto che all’incontro del Campionato Regionale Juniores Tortolì Calcio 1953 – Anspi Frassinetti del 6 gennaio 2014 partecipava con la squadra del Tortolì una persona da lui successivamente riconosciuta per il calciatore Nicola Demurtas, nato il 21.12.1993, che era entrato in campo utilizzando il nome e il documento d'identità del calciatore Simone Orrù, tesserato con la stessa Società. Il fatto risulta inequivocabilmente provato dalle dichiarazioni del direttore di gara, che, sentito in sede di indagini, ha riconosciuto senza ombra di dubbio, tra le foto gli venivano mostrate in modo anonimo, quella raffigurante il Demurtas come quella di colui che aveva partecipato alla partita con il nominativo di Simone Orrù che, a differenza del compagno, non aveva superato i limiti di età per giocare una partita del Campionato Juniores. Dalle dichiarazioni dell'arbitro risulta inoltre che, allorché questi, nell'intervallo della gara, a seguito delle perplessità circa l'identità del giocatore identificato per Simone Orrù, lo convocava per accertamenti, il suddetto calciatore ammetteva di non essere Simone Orrù bensì Nicola Demurtas. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, pur ritualmente avvisati, che non hanno presentato alcuna deduzione a difesa. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Fasciana l’inibizione temporanea per mesi sei, al Demurtas la squalifica per mesi quattro, all’Orrù la squalifica per mesi uno e alla Società l’ammenda di € 500,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti attribuiti ai calciatori Demurtas e Orrù e al dirigente Fasciana siano stati esattamente provati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per avere costoro, con piena coscienza e volontà, posto in essere una condotta gravemente lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono regolare qualsiasi comportamento riferibile all’attività sportiva; il Demurtas per avere consapevolmente giocato utilizzando le generalità di altro calciatore, l’Orrù per avere acconsentito ad altro calciatore di esibire la propria carta d’identità permettendogli in tal modo di giocare sotto falso nome e il Fasciana per avere indicato all’arbitro, in qualità di dirigente accompagnatore della Società Tortolì Calcio 1953, dati non veritieri circa le generalità di uno dei calciatori della squadra. Conseguentemente deve essere riconosciuta anche la responsabilità oggettiva della Società, in osservanza del principio di cui all’articolo 4 comma 2 C.G.S., in relazione alla condotta dei suoi tesserati sopra indicati. Il Tribunale ritiene peraltro di valutare il grado di responsabilità dei deferiti in modo parzialmente difforme dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale; ritiene in particolare che la condotta del Fasciana debba essere valutata con molto maggiore rigore rispetto a quella dei giocatori; infatti l’intensità del dolo da parte del medesimo, al quale certamente deve essere riferita l’ideazione del progetto, appare di gran lunga superiore a quella dei due giovani calciatori che verosimilmente hanno acconsentito a realizzare il comportamento scorretto e sleale loro attribuito per “metus reverentialis” nei confronti del proprio dirigente. Il Tribunale pertanto ritiene che al Fasciana debba essere inflitta l’inibizione per anni uno mentre al Demurtas e all’Orrù debba essere irrogata la squalifica rispettivamente per mesi tre e mesi uno; quanto alla responsabilità oggettiva della Società, il Tribunale valuta equa la sanzione dell’ammenda di € 250,00. In conclusione, il Tribunale, su parere parzialmente conforme della Procura Federale, DELIBERA 1) di dichiarare il signor Fasciana Rocco responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno; 2) di dichiarare il signor Demurtas Nicola responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per mesi tre, ) di dichiarare il signor Orrù Simone responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per mesi uno; 4) di dichiarare la Società Tortolì Calcio 1953 responsabile in via oggettiva della violazione ascritta ai suoi tesserati e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00.
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