COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. LOCERI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2015. Gara Arbatax / Loceri del 21.11.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 17 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. LOCERI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 26.11.2015. Gara Arbatax / Loceri del 21.11.2015. Con atto presentato a mano presso il Comitato Regionale Sardegna in data 02 dicembre 2015, la società Loceri ha preannunciato il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha inflitto a detta Società la sanzione di Euro 100,00 perché “dopo il termine della gara, diversi suoi tesserati, non identificati dall’arbitro, si scontravano con i calciatori e i dirigenti avversari dando vita ad una violenta rissa che veniva sedata solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, contattate dal direttore di gara”. La Corte Sportiva d’Appello, accertato che al preannuncio di reclamo non è seguita, nei termini, la proposizione del reclamo e delle sue motivazioni; ritenuto, allo stato, l’improcedibilità del preannuncio, DELIBERA l’improcedibilità del preannuncio di reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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