COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 23 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2. Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR CARDIA FRANCO E DELLA SOCIETA’ PROGETTO CALCIO SANT’ELIA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: – Il signor Franco Cardia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia, per rispondere delle violazioni dell’articolo 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’articolo 94 ter comma 11 delle NOIF e dell’articolo 8, commi 9 e 10 del C.G.S., per non avere pagato al calciatore Usai Antonio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. prot. 197/CAE 2013/2014 del 03.10.2014, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia; – la società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1°, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 23 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2. Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR CARDIA FRANCO E DELLA SOCIETA’ PROGETTO CALCIO SANT’ELIA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: - Il signor Franco Cardia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia, per rispondere delle violazioni dell’articolo 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’articolo 94 ter comma 11 delle NOIF e dell’articolo 8, commi 9 e 10 del C.G.S., per non avere pagato al calciatore Usai Antonio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. prot. 197/CAE 2013/2014 del 03.10.2014, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia; - la società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1°, del C.G.S. per comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Al giudizio i deferiti non sono comparsi, sebbene sia stato loro ritualmente contestato l’addebito, non hanno chiesto di essere sentiti, né hanno presentato deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura Federale, presente al Giudizio, ha chiesto di affermare la responsabilità dei deferiti per i fatti loro contestati, e di infliggere sei mesi di inibizione a Cardia Franco e un punto di penalizzazione e 750,00 euro di ammenda alla società. Il Tribunale Federale, ritenuta provata la richiesta della Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, non avendo gli stessi, tra l’altro, provveduto a smentire la documentazione in atti, ritiene di accogliere la stessa richiesta nella misura sopra descritta, osservando, tuttavia, che risultando la cessazione, avvenuta in data 06.08.2015, della società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia, nei confronti della stessa deve dichiararsi non doversi procedere, non potendo, appunto, la società essere sanzionata e risultando, altresì, che il Presidente della predetta società al momento attuale non sia stato tesserato, e non possa essere perseguito, che la sanzione a lui inflitta debba scontarsi soltanto in caso che lo stesso richieda un nuovo tesseramento. Tutto ciò premesso, DELIBERA 1) il non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia, avendo la stessa cessato l’attività; 2) di infliggere la sanzione di mesi sei al signor Franco Cardia, sanzione che dovrà essere scontata al momento che lo stesso dovesse essere nuovamente tesserato.
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