COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale S.C. ALA’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 dell’8.01.2016. Gara Alà / Berchiddeddu del 06.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale S.C. ALA’ (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 dell’8.01.2016. Gara Alà / Berchiddeddu del 06.01.2016. La Società Alà ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto quanto segue: - squalifica per quattro gare del calciatore Nieddu Danilo perché “in seguito ad una decisione arbitrale, proferiva numerose espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara, verso il quale si scagliava nel tentativo di aggredirlo fisicamente, senza tuttavia riuscirci perchè trattenuto dai propri compagni di squadra; tardava l’uscita dal terreno di gioco, reiterando le minacce e l’atteggiamento aggressivo”; squalifica per tre gare del calciatore De Angelis Gianluca perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo il termine della gara si avvicinava all’arbitro e lo ingiuriava”. La Società reclamante chiede la riduzione di entrambe le squalifiche, affermando che gli improperi attribuiti al Nieddu e al De Angelis nel referto arbitrale non sarebbero mai stati pronunciati da costoro. La Corte, letto il rapporto di gara, ritiene che le squalifiche emesse dal Giudice Sportivo siano sproporzionate rispetto al reale accadimento dei fatti; in particolare non risulta in alcun modo provato il tentativo di aggressione dell'arbitro da parte del Nieddu, non essendo descritti gli atti da cui poter desumere la volontà da parte del medesimo di usare violenza nei confronti del direttore di gara. La Corte ritiene pertanto che il reclamo debba essere accolto riducendo le sanzioni inflitte ed adeguandole al comportamento dei due calciatori, consistite in un mero atteggiamento irriguardoso nei confronti del’arbitro. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Nieddu Danilo da quattro a tre gare e la squalifica del calciatore De Angelis Gianluca da tre a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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