COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR SAU IVAN TESSERATO PER LA SOCIETA’ U.S. TONARA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR SAU IVAN TESSERATO PER LA SOCIETA’ U.S. TONARA. Con reclamo tempestivamente depositato l’allenatore della società Tonara ASD, Ivan Sau, ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale è stato inibito a svolgere attività fino al 31.10.2016 perché allontanato dal terreno di giuoco per aver contestato con frase irriguardosa il direttore di gara, in un primo momento, in tono di sfida, si rifiutava di uscire dal campo, che infine abbandonava solo grazie all’intervento del giovane capitano della sua squadra. Durante l’uscita dal campo e poi dagli spalti nel prosieguo della gara, il Sau rivolgeva ingiurie e numerose gravi minacce all’indirizzo dell’arbitro, alimentando peraltro il nervosismo tra i propri giovani atleti, che emulavano l’atteggiamento ingiurioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara. Dopo il termine della gara, infine, il Sau raggiungeva di corsa l’arbitro, dapprima urtandolo, quindi dopo aver rivolto allo stesso ulteriori gravi minacce, lo spintonava con forza con entrambi le mani sul petto, facendolo indietreggiare di alcuni metri e veniva fermato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti locali. La sanzione tiene conto del fatto che tale censurabile e deplorevole condotta sia stata posta in essere nel contesto di una gara di settore giovanile. Il reclamante, nei motivi dell’impugnazione, prima, e nel corso dell’audizione nanti questa Corte, poi, ha decisamente contestato di aver mai messo le mani addosso al direttore di gara; ammetteva di aver proferito all’indirizzo dell’arbitro una frase dai contenuti ingiuriosi, un’unica volta, spiegando di essere intervenuto successivamente al solo fine di placare gli animi di alcuni suoi giocatori. La Corte d’Appello Territoriale, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, convocava il direttore di gara, che però non si presentava adducendo motivi di studio. Dalla disamina delle carte del procedimento emerge con chiarezza il fatto che l’allenatore Sau avesse apostrofato l’arbitro con epiteti ingiuriosi: tale comportamento è certamente meritevole di sanzione. Viceversa, non vi sono elementi per addebitare al ricorrente un’azione di violenza; l’arbitro racconta di essere stato spintonato dall’allenatore, ma tale circostanza non trova alcun riscontro In primis l’allenatore nega di aver messo le mani addosso al direttore di gara ed, in secundis, dagli atti non emergono elementi o certificazioni mediche che possano supportare, né suffragare tale accadimento; peraltro l’arbitro nel suo referto non descrive alcun evento lesivo a seguito dell’indicato contatto, né dichiara di aver accusato dolore o conseguenze, neppure momentanee, di qualunque portata. L’azione de qua può pertanto farsi rientrare nell’ambito di una protesta vibrata, irriguardosa, manifestamente scomposta, dell’allenatore, benché priva dei connotati necessari per ricondurla nell’alveo di un’azione violenta. E del resto l’arbitro, chiamato a chiarimenti sul punto, non si è presentato. È comunque indubbio che le azioni dell’allenatore Sau configurino la violazione delle norme del codice di giustizia sportiva, giacché integrano indubitabilmente un’azione di protesta irriguardosa e reiterata, una condotta ingiuriosa e ingiustificata. La sanzione va in ogni caso proporzionata ai reali accadimenti ed alla loro effettiva gravità, come espressamente statuiti nel disposto normativo di cui all’art. 19 c.g.s., di talché essa deve essere ridotta ad un periodo di inibizione da ogni attività fino al prossimo 15.02.2016. Per tutti questi motivi, la Corte d’Appello Territoriale, esclusa l’azione di violenza e ricondotto il fatto ad un’azione di protesta vibrata, irriguardosa e reiterata, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce l’inibizione dell’allenatore Sau Ivan fino al 15 febbraio 2016. Dispone la restituzione della tassa.
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