COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ATLETICO NARCAO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°28 del 08.01.2016. Gara Carbonia / Atletico Narcao del 13.12.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ATLETICO NARCAO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°28 del 08.01.2016. Gara Carbonia / Atletico Narcao del 13.12.2015. La Società Atletico Narcao ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della stessa rivolto ad ottenere l’aggiudicazione della gara di cui in epigrafe. Il reclamo della Società Atletico Narcao al Giudice Sportivo era basato sul fatto che nella squadra del Carbonia aveva giocato il calciatore Serra Nicola, il quale non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara per non avere scontato la giornata di squalifica conseguente alla doppia ammonizione inflittagli dall’arbitro nella precedente partita Girasole / Carbonia del 06.12.2015; secondo la reclamante, la doppia ammonizione avrebbe dovuto dar luogo ad espulsione con conseguente automatica applicazione della sanzione minima della squalifica per una giornata, ai sensi dell’articolo 19 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo, affermando che il principio di cui al comma 10 dell’articolo 19 del C.G.S. è una disposizione normativa eccezionale che non consente interpretazioni analogiche o estensive; pertanto, non essendo stato espulso il Serra alla partita del 06.12.2015, sebbene a seguito di un errore arbitrale, non poteva essergli inibito di scendere in campo fino a che non fosse stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale il provvedimento di squalifica. Nel ricorso a questa Corte la Società Atletico Narcao insiste per l’accoglimento del reclamo, evidenziando presunti errori della Giustizia Sportiva, che avrebbe provveduto a squalificare il Serra con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale del 17.12.2015, senza far cenno all’automaticità della sanzione, mentre in un precedente Comunicato avrebbe disposto la ripetizione della gara in cui era stato commesso l’errore tecnico arbitrale. Il Presidente della reclamante, presentandosi nanti la Corte con l’assistenza del proprio difensore, ha ribadito le proprie tesi a sostegno del reclamo. La Corte rileva innanzitutto la correttezza dell’operato della Giustizia Sportiva. Il Giudice Sportivo irrogava la squalifica del Serra in previsione del Comunicato Ufficiale n° 25 del 17.12.2015 in quanto in precedenza non aveva potuto deliberare nulla in proposito, essendo stato preavvisato un reclamo della Società Carbonia; e non risulta affatto che la ripetizione della gara Girasole / Carbonia fosse stata già disposta con precedente delibera. La Corte ritiene che il ricorso della Società Atletico Narcao debba essere rigettato. Alla data del 13.12.2015, quando è stata giocata la gara Carbonia / Atletico Narcao, non era ancora stata pubblicata alcuna delibera che avesse rilevato l’errore tecnico commesso dall’arbitro durante la partita Girasole / Carbonia e che avesse disposto la squalifica del Serra; pertanto, in mancanza di un provvedimento di espulsione emesso dall’arbitro, non poteva applicarsi alcuna automaticità della squalifica. Il Serra ha correttamente scontato la squalifica solo a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale. La Corte, per questi motivi DELIBERA di rigettare il ricorso e dispone l’incamero della tassa.
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