DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 Comunicato Ufficiale N.142 del 23.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 03/10/2015:FENICE VENEZIAMESTRE – ASD VICENZA C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 Comunicato Ufficiale N.142 del 23.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 03/10/2015:FENICE VENEZIAMESTRE - ASD VICENZA C5 Ricorso proposto dalla Società VICENZA C5. Il Giudice Sportivo, In merito al gravame riferito in oggetto rileva preliminarmente che la società ricorrente ha trasmesso le motivazioni a sostegno delle sue doglianze al di là del termine perentorio previsto dall’art. 29, comma 8 lett. B del C.G.S.. Infatti considerato che la gara in questione si è disputata il 03/10/2015 le motivazioni avrebbero dovuto essere inviate entro il 07/10/2015. Risulta invece dal timbro postale che le stesse sono state spedite il giorno 08/10/2015 e non è stata provata peraltro il contestuale invio a mezzo lettera raccomandata alla controparte. P.Q.M. Visti gli art. 29 comma 8 lett. b del C.G.S. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 87 del 08/10/2015, si decide: A)respinge il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Fenice Venezia Mestre - Vicenza 3-3. B)dispone la trasmissione degli atti alla procura Federale per il seguito di competenza, in conformità alle decisioni assunte su analoga fattispecie dalla Corte Sportiva D’appello con il C.U. 025/C.S.A. del 27 Novembre 2014 C) La tassa di reclamo va addebitata.
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