DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 Comunicato Ufficiale N.161 del 30.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 10/10/2015: A.S.D. AUGUSTA 1986 – A.S.D. FUTSAL CISTERNINO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 Comunicato Ufficiale N.161 del 30.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 10/10/2015: A.S.D. AUGUSTA 1986 – A.S.D. FUTSAL CISTERNINO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U. N.1/2015 al paragrafo A2 lettera F per quel che riguarda, in particolare, sulla distinta di gara presentata all’arbitro la presenza di un calciatore nato successivamente al 31 dicembre 1993 da ricomprendere tra i sei tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18 anno di età e di un calciatore nato dal 1 gennaio 1994 tra i tre che siano cittadini italiani. Dall’esame della suddetta documentazione i requisiti richiesti non appaiono soddisfatti in quanto risultano schierati solo 5 calciatori tesserati FIGC prima del compimento del 18° anno di età e nessuno nato successivamente al 31 dicembre 1993. P.Q.M. Visti gli artt.17,29,35 del C.G.S. ed il C.U. N.1/2015, a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 103 del 14/10/2015 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D. Futsal Cisternino la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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