DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 Comunicato Ufficiale N.182 del 05.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 25/10/2015: A.C. DIAVOLI – FUTSAL VILLORBA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 Comunicato Ufficiale N.182 del 05.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 25/10/2015: A.C. DIAVOLI – FUTSAL VILLORBA Reclamo proposto dalla Società S.S.D. FUTSAL VILLORBA A.R.L. Il Giudice Sportivo, Con il reclamo in esame, regolarmente esperito nei termini di rito. La ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore GUMIERATO GINO, in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è fondato e viene accolto . Infatti, dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramento, risulta che il nominato in questione è stato tesserato per la società Diavoli Rossi a far tempo dal 26/10/2015. Ne consegue pertanto che non aveva titolo a prendere parte all’incontro in premessa disputato in data 25/10/2015. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 155 del 29/10/2015 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società Diavoli Rossi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;. b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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