DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°183 Comunicato Ufficiale N.183 del 05.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 17/10/2015:S.S.D AVIS POLICORO – A.S.D. AUGUSTA 1986
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°183
Comunicato Ufficiale N.183 del 05.11.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 17/10/2015:S.S.D AVIS POLICORO - A.S.D. AUGUSTA 1986 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Rileva preliminarmente che la società ricorrente, pur avendo esperito il preannuncio di reclamo nei termini di rito, non ha provveduto ad inviare le motivazioni a sostegno della propria doglianza entro i termini perentori previsti dall’art.29 comma 8 lettera B del C.G.S. Infatti poiché la gara si è svolta il giorno 17/10/2015, quanto sopra avrebbe dovuto essere spedito entro il 21/10/2015 e non il 23, come si rileva dalla documentazione pervenuta. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 129 del 21/10/2015 decide: a) di respingere il ricorso dichiarandolo inammissibile ed omologando di conseguenza il risultato delle due squadre al termine dell’incontro(AVIS POLICORO – AUGUSTA 1986 5-3). b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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