DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°213 Comunicato Ufficiale N.213 del 18.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 31/10/2015: S.S.D. A.R.L. CATANIA FC LIBRINO-A.S.D. SALINIS

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°213 Comunicato Ufficiale N.213 del 18.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 31/10/2015: S.S.D. A.R.L. CATANIA FC LIBRINO-A.S.D. SALINIS Reclamo proposto dalla Società S.S.D. A.R.L. CATANIA FC LIBRINO Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione regolarmente prodotto nei termini la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U.N.1/2015 al paragrafo A2 lettera F. Come è noto, infatti nelle gare del campionato di Serie A2 è fatto obbligo alla società di impiegare almeno sei calciatori, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1994. Esaminata la distinta di gara presentata all’arbitro e verificate analiticamente, presso il competente Ufficio Tesseramento, le singole posizioni dei calciatori schierati, si deve concludere che i requisiti prescritti appaiono soddisfatti, potendosi ricomprendere, a buon diritto, tra i partecipanti al gioco il calciatore del A.S.D. SALINIS Di Stasio Cosimo Damiano, nato a Barletta il 28 novembre 1979, il tesseramento del quale presso la F.I.G.C. è avvenuto per la prima volta in data 13/9/1996, come emerge dalle risultanze eseguite presso l’archivio centrale della F.I.G.C. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 171 del 04/11/2015 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: S.S.D. ARL CATANIA FC LIBRINO - A.S.D. SALINIS 1 - 6; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it