DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°267 Comunicato Ufficiale N.267 del 03.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 21/11/2015: A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 – A.S.D. FUTSAL BARLETTA Reclamo proposto dalla Società A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5.
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°267
Comunicato Ufficiale N.267 del 03.12.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 21/11/2015: A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 - A.S.D. FUTSAL BARLETTA Reclamo proposto dalla Società A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5. Il Giudice Sportivo, Rilevato che la società A.S.D. Barletta C5 dopo dopo aver preannunciato reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe non ha provveduto ad inviare le relative motivazioni entro i termini di cui all’art. 29 comma 4 lett. B del C.G.S.; Tenuto conto che ai sensi dell’art.33 comma 8 del C.G.S. “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla relativa tassa” decide a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 245 del 26/11/2015 a) di prendere atto della volontà della ricorrente di non proseguire nella vertenza instaurata, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: b) A.S.D. Barletta Calcio A 5 – A.S.D. Futsal Barletta 5 - 0; c) la tassa di reclamo viene addebitata.
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