DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°321 Comunicato Ufficiale N.321 del 23.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 28/11/2015: FUTSAL BARLETTA-CALCIO A 5 MANFREDONIA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°321
Comunicato Ufficiale N.321 del 23.12.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 28/11/2015: FUTSAL BARLETTA-CALCIO A 5 MANFREDONIA Reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame di che trattasi regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’Art. 17 comma 5 Lett. a del C.G.S. per non aver provveduto a schierare nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori conforme alle disposizioni emanate con il C.U. 1/2015 al paragrafo A 3 Lett. F. In particolare la Società calcio a Cinque Manfredonia sostiene che nella gara di che trattasi non sarebbero stati schierati i due calciatori nati dopo il 31/12/1993. Dall’esame della lista dei calciatori presentata all’Arbitro e dalle indagini effettuate presso l’ufficio tesseramenti il requisito appare soddisfatto essendo stati inclusi tra i partecipanti al gioco Chiarello Domenico Angelo nato il 01/11/1996 e tesserato dal 09/09/2013(prima del compimento del 18° anno di età) e Gaggia Roberto nato il 26/10/1996 e tesserato in data 20/09/2014; ambedue i calciatori sono cittadini Italiani ed appaiono in regola con i requisiti prescritti dalle norme dianzi citate. P.Q.M A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.270 del 03/12/2015. Decide A) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Futsal Barletta- Calcio a Cinque Manfredonia 3-3. B)La tassa di reclamo viene addebitata.
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