DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 Comunicato Ufficiale N.382 del 14.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 12/ 1/2016 BERGAMO CALCIO A5 LATORRE – BUBI MERANO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 Comunicato Ufficiale N.382 del 14.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 12/ 1/2016 BERGAMO CALCIO A5 LATORRE - BUBI MERANO Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Trunzo Stefano in posizione irregolare. Sostiene la reclamante che il nominato di cui sopra non poteva prendere parte all’incontro in quanto nella stagione sportiva 2014/2015, militando nella società di Serie C 1 Pragma Merano, era stato squalificato per una giornata effettiva di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento in occasione della semifinale della gara di Coppa Italia Regionale. Poiché la società di appartenenza perdendo la gara, veniva eliminata, la squalifica nella predetta stagione sportiva non ha potuto essere scontata. Di conseguenza il Trunzo essendo stato tesserato all’inizio della corrente stagione sportiva presso la Società G.A. Bubi Merano doveva scontare la sanzione di cui sopra, a detta della reclamante, nella gara di Coppa Italia alla quale avrebbe preso parte la società di appartenenza. Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti ai sensi dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. la sanzione di che trattasi, non essendo stata scontata nella stagione sportiva nella quale era stata irrogata, andava scontata nella corrente stagione sportiva 2015/2015 in gare di coppa Italia nella nuova Società di appartenenza, così come previsto dall’art. 19 comma 11. 1 del C.G.S. P.Q.M. Si decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società BUBI MERANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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