F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID COLONE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), EMILIO CAPALDI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), Società CELANO FC MARSICA Srl – (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID COLONE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di giovane calciatore), EMILIO CAPALDI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Generale s.s. 2013/14 e successivamente nella s.s. 2014/15 in qualità di Amministratore unico con poteri di legale rappresentanza per la Società Celano FC Marsica Srl), Società CELANO FC MARSICA Srl - (nota n. 3756/350 pf14-15 AM/SP/ma del 21.10.2015). Il deferimento Con provvedimento del 21.10.2015 il Procuratore Federale aggiunto e il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nell’ambito procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 350 pf 14-15/AM/SP/ma, avente ad oggetto “Presunta violazione dell’art. 40, comma 3 bis, NOIF, ad opera del Vicenza Calcio per il tesseramento del calciatore Ranalletta Domenico”, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, in ordine alle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte e puntualmente individuate in seno all’atto di deferimento, il Sig. Domenico Ranalletta (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore “giovane” - cfr. art. 31 NOIF - in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. David Colone (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore “giovane” -cfr. art. 31 NOIF- in forza alla Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Federico Piccone (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di socio della Società Celano FC Marsica Srl), il Sig. Emilio Capaldi (all’epoca di fatti tesserato, in un primo momento -s.s. 2013/2014-, in qualità di Direttore Generale della Società Celano FC Marsica Srl e, successivamente - s.s. 2014/2015 -, in qualità di Amministratore Unico della predetta compagine societaria), il Sig. Giuseppe Geria (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), il Sig. Luigi Milani (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile dell’attività di base del settore giovanile della Società Juventus FC Spa), nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri tesserati, la Società Celano FC Marsica Srl e la Società Juventus FC Spa, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il patteggiamento Alla riunione del 17.12.2015, in occasione della quale l’odierno organo giudicante aveva rilevato la correttezza e la congruità delle sanzioni convenute con la Procura Federale (cfr. CU n. 42/TFN del 03.12.2015) da parte del Sig. Domenico Ranalletta, in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale (Sig. Angiolino Ranalletta), del Sig. Federico Piccone, del Sig. Giuseppe Geria, del Sig. Luigi Milani, nonché della Società Juventus FC Spa, il Sig. Emilio Capaldi ha inteso formulare istanza ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal comma 2 della richiamata disposizione regolamentare domestica. Decorso tale termine, la Procura Federale, in data 21.12.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il suddetto accordo. Al riguardo, l’odierno organo giudicante, rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha emesso la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Emilio Capaldi, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Emilio Capaldi, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il dibattimento Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre residuali parti deferite, ovvero il Sig. David Colone e la Società Celano FC Marsica Srl. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - squalifica 2 (due) giornate a carico del Sig. David Colone; - ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) a carico della Società Celano FC Marsica Srl. É altresì comparso il difensore della Società Celano FC Marsica Srl, il quale ha concluso per l’integrale proscioglimento della propria assistita. Motivi della decisione.Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento disciplinare promosso nei riguardi del Sig. Colone e della Società Celano FC Marsica Srl, si rivelano pacifiche, in quanto ampiamente comprovate per tabulas. Invero, con riferimento alla posizione del calciatore Sig. David Colone, non è revocabile in dubbio che questi abbia preso parte sia alla gara amichevole del 12.06.2014, disputata presso il centro sportivo di Vinovo (centro sportivo di riferimento della Società Juventus FC Spa), tra la formazione giovanissimi della Società Celano FC Marsica Srl, per la quale il giovane atleta era tesserato, e una formazione giovanile della Società Juventus FC Spa, sia al raduno selettivo (c.d. provino), su invito della Società Juventus FC Spa, effettuato presso il richiamato centro sportivo nei giorni 20 e 21.06.2014; e ciò, in palese violazione delle prescrizioni contenute nella disciplina Federale dettata ad hoc, ovvero in carenza delle necessarie autorizzazioni che le Istituzioni federali competenti avrebbero dovuto accordare. Alle responsabilità disciplinari ascritte rispettivamente al Sig. Emilio Capaldi e al Sig. David Colone consegue, rispettivamente, in via oggettiva, anche quella della Società Celano FC Marsica. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Emilio Capaldi. Delibera di irrogare, altresì, a carico del Sig. David Colone la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e a carico della Società Celano FC Marsica Srl, quella dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00).
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