F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTA RICCOBONO (calciatrice tesserata per la Società ASD Ludos), CINZIA VALENTI (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS – (nota n. 4221/436 pf14- 15 GT/dl del 2.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTA RICCOBONO (calciatrice tesserata per la Società ASD Ludos), CINZIA VALENTI (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS - (nota n. 4221/436 pf14- 15 GT/dl del 2.11.2015). Il deferimento Con provvedimento del 2 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - la Signora Roberta Riccobono, calciatrice regolarmente tesserata per la Società ASD Ludos, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 34 delle NOIF, comma 3, per aver partecipato alla gara di Serie B del 16.11.2014 ASD Femminile Catania – ASD Ludos, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione, in quanto quindicenne, del Comitato Regionale competente. La Signora Cinzia Valenti, Presidente della Società ASD Ludos, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall’art. 1 bis comma 1 del CGS anche in riferimento all’art. 34 co. 3 delle NOIF, nonché dell’art. 61 co. 1 delle NOIF, per avere, in occasione della gara ASD Femminile Catania – ASD Ludos, nella qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Ludos, sottoscritto la relativa distinta di gara, inserendo il nominativo della calciatrice Roberta Riccobono, non autorizzata alla partecipazione della gara per le ragioni più sopra illustrate. La Società ASD Ludos, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità sia diretta che oggettiva, per le violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente ed alla propria calciatrice tesserata. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Roberta Riccobono 4 (quattro) giornate di squalifica; nei confronti della Signora Cinzia Valenti 12 (dodici) mesi di inibizione; nei confronti della Società ASD Ludos 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: A seguito di un reclamo inoltrato dalla Società ASD Femminile Catania, con il quale si chiedeva l’accertamento di eventuali violazioni regolamentari poste in essere dalla Società ASD Ludos in occasione della gara svoltasi in data 16/11/2014, per avere in occasione della gara ASD Femminile Catania – ASD Ludos, fatto partecipare la calciatrice Riccobono Roberta, in posizione irregolare, perché quindicenne e sprovvista di regolare autorizzazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Dalla ricostruzione dei fatti e secondo quanto comprovato dalla documentazione in atti, emergeva in effetti che in occasione della suddetta gara, la Riccobono, calciatrice quindicenne tesserata per la ASD Ludos (matr. N. 2.260.975) partecipava alla sopra detta gara, nonostante il limite di età imposto dalle norme federali e senza regolare autorizzazione. Emergeva altresì, che la Signora Cinzia Valenti Presidente della ASD Ludos, in occasione della predetta gara, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Società, sottoscriveva la relativa distinta di gara inserendovi il nominativo della Riccobono nonostante la mancanza di autorizzazione. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalle Signore Roberta Riccobono e Cinzia Valenti; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità della Società ASD Ludos, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per i fatti ascritti alle proprie tesserate. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Roberta Riccobono 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti della Signora Cinzia Valenti 12 (dodici) mesi di inibizione; nei confronti della Società ASD Ludos l’ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00).
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