F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PATITUCCI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) – (nota n. 4552/953 pf14-15 DP/fda del 09.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PATITUCCI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD) - (nota n. 4552/953 pf14-15 DP/fda del 09.11.2015). Il deferimento Con provvedimento del 09.11.2015, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale nazionale, Sez. Disciplinare, il Sig. Luciano Patitucci, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del FC Civitanovese 1919 Srl SSD, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Salvatore Falso, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con provvedimento del giorno 24.03.2015, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione, perfezionatasi in data 31.03.2015. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, tuttavia, non è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il FC Civitanovese 1919 Srl SSD, compagine societaria nelle more divenuta soggetto estraneo all’ordinamento sportivo a seguito di revoca dell’affiliazione decretata dalla FIGC con CU n. 23/A del 16.07.2015, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento Il deferimento trae sostanzialmente origine dal reclamo interposto dal calciatore Sig. Salvatore Falso mediante cui questi si era rivolto alla C.A.E. chiedendo il pagamento della somma di euro 2.500,00 (lordi) dovuta dalla Società di appartenenza quale importo residuale di cui era ancora creditore rispetto alla maggior somma di euro 6.000,00 (lordi) contrattualmente pattuita con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014. La C.A.E., con provvedimento recante data 24.03.2015, in accoglimento del predetto reclamo imponeva al FC Civitanovese 1919 Srl SSD l’effettuazione del pagamento dovuto, comunicando la decisione alla compagine societaria debitrice, a mezzo lettera raccomandata a/r, recapitata alla destinataria il 31.03.2015. Il Segretario del Dipartimento Interregionale LND, con nota emessa in data 27.03.2015, nel ribadire l’obbligo di pagamento da parte del FC Civitanovese 1919 Srl SSD nei riguardi del Sig. Salvatore Falso, rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione. Con successiva comunicazione del 12.05.2015, in considerazione del contegno reiteratamente inadempiente manifestato dal FC Civitanovese 1919 Srl SSD, il Dipartimento Interregionale LND informava opportunamente la Procura Federale, la quale, di conseguenza, provvedeva ad esercitare l’azione disciplinare oggetto dell’odierno procedimento. Il dibattimento Nei termini assegnati il deferito non ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Luciano Patitucci; Motivi della decisione Il Tribunale Federale nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del Sig. Patitucci in merito alla mancata effettuazione del pagamento a beneficio del Sig. Salvatore Falso. Risulta accertato che il deferito non abbia provveduto in tal senso entro la data del 31.04.2015, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare domestica di settore. Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari ascritte al Sig. Patitucci, senza che, peraltro, questi abbia formulato osservazioni e/o addotto giustificazioni di sorta avuto riguardo al comportamento tenuto, manifestando, per l’effetto, piena consapevolezza dell’inadempimento. In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Luciano Patitucci la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei).
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