DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 267 del 14/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/12/2011: ITA – TRINAKRIA C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 267 del 14/12/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 11/12/2011: ITA – TRINAKRIA C5
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Trinakria C5 entro il tempo
regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha
fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1,
decide:
di comminare alla società Trinakria C5 la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di
un punto in classifica e l'ammenda di euro 1000,00 quale prima rinuncia,
di corrispondere alla società Ita l'importo di euro 1000,00 a titolo di
indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la
regolarità dell’incontro.
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