DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 Comunicato Ufficiale N° 36 DEL 16/11/2011 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato NAZIONALE FEMMINILE SERIE A/2 GARA DEL 16/10/2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/10/2011 ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO – WOMEN CIVITAVECCHIA F.C.
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36
Comunicato Ufficiale N° 36 DEL 16/11/2011
Delibera del Giudice Sportivo
Gare del campionato NAZIONALE FEMMINILE SERIE A/2
GARA DEL 16/10/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/10/2011 ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO - WOMEN CIVITAVECCHIA F.C.
La corte di Giustizia Federale con il Comunicato Ufficiale N°73 del
28.10.2011 accoglieva il ricorso della societa' Women Civitavecchia
e per l'effetto revocava la squalifica di due giornate di gara alla
calciatrice Nicoletta Vittori e trasmetteva gli atti al Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile per i provvedimenti di
competenza. Il Giudice Sportivo attendeva le motivazioni pubblicate
dalla Corte di Giustizia Federale con C.U. N° 84 dell'11.11.2011.
A seguito di queste va osservato che con il Comunicato Ufficiale
della D.C.F. N°28 del 19.10.2011 era stata riconosciuta la fede
privilegiata al referto dell'arbitro, cosi' come stabilito
dall'art. 35 C.G.S.
Nel detto referto arbitrale non vi e' neppure un richiamo al foglio
“Can D scambi". Pur nella incongruenza del referto il foglio "Can D
scambi" si ritiene non possa avere nessuna prevalenza su quanto
indicato dal Direttore di gara nel referto. Per di piu' il detto
foglio “scambi” si presenta privo della rituale sottoscrizione della
societa' ospitata. Va, altresi' rilevato, che nel foglio "scambi"
e' si' indicata quale espulsa la calciatrice Giulia De Luca, ma senza
alcuna motivazione in merito alla sanzione. Ne'risulta allegata
qualsiasi altra prova. Pertanto il Giudice Sportivo ha provveduto
ad acquisire un supplemento di referto dal direttore di gara dove
veniva riconosciuto lo scambio di persona e precisato che l'espulsa
era la calciatrice De Luca Giulia, mentre per la motivazione
veniva riconfermato quanto indicato nel referto.
PQM
commina la sanzione di due giornate di squalifica alla calciatrice
De Luca Giulia della societa' Women Civitavecchia.
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