DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 Comunicato Ufficiale N° 69 DEL 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato PRIMAVERA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2012 LAZIO CALCIO FEMMINILE – ROMA CALCIO FEMMINILE
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69
Comunicato Ufficiale N° 69 DEL 21/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gare del campionato PRIMAVERA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/ 3/2012 LAZIO CALCIO FEMMINILE - ROMA CALCIO FEMMINILE
Il Giudice Sportivo;
-a scioglimento della riserva di cui al CU N° 68 del 15.3.2012;
-rilevato che la societa' SS LAZIO FEM. non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo in merito alla gara in epigrafe;
-rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilita'
del reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 4 e 6 del CGS
PQM
-di dichiarare inammissibile il reclamo;
-di convalidare il risultato dell'incontro conclusosi con il
seguente punteggio SS LAZIO-GS ROMA 2-4;
-di addebitare sul conto della societa' SS LAZIO la tassa di reclamo.
Il Giudice Sportivo si riserva ulteriori provvedimenti a carico di entrambe le
Società.
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