F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 DEL SIG. BALLONI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 4745/1076 PF14-15 DP/FDA DEL 13.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43/TFN del 10.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 DEL SIG. BALLONI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 4745/1076 PF14-15 DP/FDA DEL 13.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN del 10.12.2015) La società reclamante impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. Del 10.12.2015, la quale, in accoglimento degli atti di deferimento proposti dal Procuratore Federale, indicati in epigrafe, ha disposto le sanzioni oggetto di contestazione, alla società Gavorrano e al presidente pro tempore, Sig. Balloni Paolo, “per non avere pagato al calciatore, Sig. Ciro Oreste Sirignano, le somme accertate dalla società US Gavorrano dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con decisione assunta nel corso della riunione del 27.02.2015 (ricorso n. 007.2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.” La Società reclamante propone un articolato gravame, che, criticando la decisione del Tribunale Federale Nazionale, ripropone e sviluppa le tesi difensive già prospettate in primo grado, ma disattese dalla pronuncia impugnata, incentrate sulla tesi della tempestività dell’adempimento e, “comunque, non imputabilità all’U.S.D. Gavorrano della pretesa e contestata tardività”. In punto di fatto, la società espone che: - il lodo arbitrale è stato comunicato al legale di fiducia del club il 5.3.2015; - il 16.3.2015 la società riceveva dal proprio legale l’informazione della pronuncia; - il 3.4.2015 la società trasmetteva alla banca la disposizione di provvedere al bonifico della somma dovuta; - il 13.4.2015 il calciatore ha ricevuto, sul proprio conto corrente, la somma liquidata dal collegio arbitrale (€ 3.852,92); - il 7.5.2015 il legale del Sig. Sirignano trasmetteva alla Procura Federale un esposto con cui lamentava il mancato pagamento della somma di € 100,00, oltre accessori, a titolo di spese legali e accessori, liquidata dal collegio arbitrale. La reclamante sostiene che il pagamento effettuato è pienamente tempestivo, perché rispettoso del termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 8, comma 15, del codice di giustizia sportiva, a mente del quale “il mancato pagamento, entro trenta giorni, delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.” A dire della società, invece, la comunicazione del lodo, effettuata al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel corso del giudizio arbitrale, non è idonea a determinare la decorrenza del previsto termine di trenta giorni. A sostegno della propria tesi, la società reclamante svolge due percorsi argomentativi. Il primo, di ordine fattuale, è incentrato sulla particolarità concreta della vicenda in esame, che manifesterebbe la sicura mancanza di colpa in capo alla società adempiente, seppure in ritardo. Il secondo iter motivazionale muove, invece, da una ricostruzione del quadro normativo vigente e dalla prospettata diversità di effetti derivanti, rispettivamente, dalla comunicazione del lodo al difensore della parte e dalla richiesta di esecuzione (anche meramente stragiudiziale) delle sue statuizioni di condanna. Al riguardo richiama il precedente di questa Corte Federale di cui al C.U. n. 47/CFA del 22.4.2015. Sotto il profilo strettamente fattuale, la reclamante fa presente di avere attivato per tempo le procedure bancarie necessarie per effettuare il pagamento. A suo dire, il lieve ritardo nell’accreditamento delle somme dovute sarebbe dipeso dal periodo feriale delle Festività Pasquali. Il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di spese legali deriverebbe, poi, dalla mancata determinazione dell’importo degli accessori sul capitale di euro cento, che avrebbe impedito il puntuale adempimento dell’obbligazione. Tali circostanze evidenzierebbero l’assoluta mancanza di colpa nell’asserito ritardo di pagamento. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che la vicenda concreta possa far emergere fondati dubbi sulla imputabilità alla società del ritardo nel pagamento, considerando che l’ordine impartito alla banca risulta effettuato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. La buona fede della società trova supporto nella circostanza che l’adempimento si è poi effettivamente concretizzato con operazione del 9 aprile, ossia solo pochi giorni dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo al legale rappresentante. Né può essere trascurato che il calciatore Sirignano ha poi ottenuto la disponibilità delle somme il 13.4.2015, ossia entro trenta giorni dalla data in cui il legale ha concretamente comunicato il lodo alla società. Anche il ritardo nel pagamento delle spese legali deve ritenersi giustificato sotto il profilo della assenza di colpa, poiché la società non ha avuto la certezza dell’importo complessivamente dovuto, in assenza di una precisa istanza stragiudiziale della parte interessata, accompagnata dalla chiara indicazione dell’ammontare degli accessori dovuti, anche alla luce delle considerazioni che saranno svolte infra, in relazione alla esatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Peraltro, il Collegio ritiene che il reclamo meriti accoglimento anche per il secondo profilo, più propriamente giuridico, messo in rilievo dalla società Gavorrano, secondo cui occorre distinguere tra la comunicazione del lodo e la notifica dell’atto costitutivo dell’obbligo sostanziale di adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni, in coerenza con le considerazioni già espresse da questa Corte con la citata decisione di cui al Com. Uff. n. 47/CFA del 22.4.2015. Va premesso che il citato articolo 8, comma 15, C.G.S., non chiarisce in modo puntuale quale sia la decorrenza del termine di trenta giorni entro cui deve essere data esecuzione alle decisioni arbitrali o degli organi di giustizia sportiva che dispongono il pagamento di somme di denaro. È preferibile la tesi interpretativa secondo cui, a tale fine, occorre che sia regolarmente perfezionata la notifica o la comunicazione dell’atto alla parte sostanziale tenuta all’adempimento, ancorché queste possano essere correttamente effettuate anche nei confronti dei soggetti (o dei difensori) domiciliatari a tale scopo. Pertanto, mentre la comunicazione del lodo, effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio arbitrale, è idonea a determinare i tipici effetti connessi al perfezionamento del lodo, alla sua immutabilità e alla sua eventuale impugnabilità, con l’azione di nullità o con il procedimento di correzione, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per l’adempimento delle statuizioni di condanna presuppone sempre una comunicazione o notificazione diretta alla parte sostanziale destinataria della pronuncia, che manifesti l’intenzione dell’avente diritto di ottenere l’adempimento della pronuncia. Nel caso di specie, la comunicazione del lodo, effettuata il 5 marzo 2015, non ha per contenuto la chiara volontà della parte interessata di ottenere l’adempimento della pronuncia arbitrale di condanna, ma costituisce solo l’attuazione del dovere degli arbitri di rendere edotte le parti in ordine alla formazione della decisione arbitrale. Ne deriva, quindi, la fondatezza del reclamo proposto dalla società Salenitana, che afferma, correttamente, di avere proceduto alla tempestiva esecuzione della pronuncia di condanna, nel termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza dell’obbligo. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto. La Corte ritiene, peraltro che, per assicurare maggiore certezza interpretativa, gli organi deliberativi della Federazione potranno valutare una modifica della norma, intesa a chiarire la decorrenza del termine di trenta giorni, di cui all’articolo 8, comma 15, C.G.S.. Nella prospettiva di una soluzione coerente con il sistema dell’esecuzione ordinaria civile, il termine dovrebbe espressamente decorrere dalla richiesta di esecuzione del lodo (eventualmente anche solo stragiudiziale). Viceversa, qualora si ritenesse prevalente l’esigenza di assicurare un’esecuzione particolarmente rapida della decisione arbitrale, la decorrenza dovrebbe collegarsi alla comunicazione della pronuncia alla parte o al suo difensore. Di conseguenza, si potrebbero ipotizzare due modifiche alternative della disposizione, del seguente tenore: A) “(…) il mancato pagamento, entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del lodo al domicilio eletto dalla parte obbligata, o, in mancanza, al suo domicilio reale, delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.” B) “(…) il mancato pagamento, entro trenta giorni, decorrenti dalla richiesta, anche stragiudiziale, di esecuzione della pronuncia indirizzata al domicilio della parte obbligata, delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.” Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto) annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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